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Vincoli di finanza pubblica, il rendiconto 2025 certifica il primo obiettivo sul fondo

Il rendiconto 2025 certifica per la prima volta il raggiungimento dell’obiettivo di finanza pubblica di cui art. 1 commi da 788 e seguenti Legge 207/2024 – legge di bilancio 2025. In particolare, trattasi dell’accantonamento in conto competenza di parte corrente annualità 2025-2029 che per gli enti in avanzo di amministrazione può essere impiegato, l’anno seguente, a finanziare spesa in conto capitale, mentre per gli enti in disavanzo concorre all’assorbimento dello stesso.

Si ricorda anche che per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792 stessa legge. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.


Il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi precisa quanto segue al paragrafo 9.7.1:

Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell’allegato a/1 è sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall’art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.

Gli enti in disavanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio precedente (al 1° gennaio N-1), escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni e delle Province autonome, compilano il prospetto in modo da evidenziare che, alla fine dell’esercizio N-1, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N-1;

- nella colonna d) “Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-)”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N-1 con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio, iscritto nel bilancio di previsione, è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, la colonna d) è valorizzata con il segno (-) per l’importo del Fondo necessario a ripianare completamente il disavanzo residuo, e la quota residua del Fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto, da destinare, nell’esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Pertanto, la colonna (e) è valorizzata per un importo pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio precedente (iscritto nella colonna c) e l’importo del disavanzo residuo al 31/12/N-1 ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d).

L’allegato a/1 al bilancio di previsione può essere compilato seguendo le indicazioni previste dal paragrafo 13.7.1.

Il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi precisa quanto segue al paragrafo 13.7.1:

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, disciplinato dall’art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è valorizzato nell’allegato a/1 con le modalità sopra indicate.

Gli enti in disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni e delle Province autonome, dedicano una particolare attenzione a compilare l’allegato a/1 in modo da evidenziare che, alla fine dell’esercizio, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano da effettuare nel corso dell’esercizio è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, l’ente determina la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all’esercizio precedente, senza considerare l’importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione:

a) se la lettera E migliora per un importo pari o superiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio l’allegato a/1 è compilato indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, (con segno +/-)”, con il segno (-), l’importo del Fondo necessario per completare il ripiano del disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, in aggiunta al ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio;

- nella colonna (e) “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N” la quota residua del Fondo, non necessaria al ripiano anticipato del disavanzo, che confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione da destinare, nell’esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Tale importo è pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio (iscritto nella colonna c) e l’importo del disavanzo residuo ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d);

b) se la lettera E migliora per un importo inferiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio ed è positiva, l’allegato a/1 è compilato indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna e) “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N” un importo pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, con il segno (-), l’importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica al netto dell’importo della colonna (e);

c) se la lettera E del risultato di amministrazione è ancora negativa, l’allegato a/1 è compilato indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N con il segno (-).

Le modalità di elaborazione dell’allegato a/1 di cui alle lettere b) e c) sono adottate anche dagli enti in avanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, se la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all’esercizio precedente, determinata senza considerare l’importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, è inferiore all’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio N.

Si rinvia all'esempio n. 3 – Il Fondo obiettivi di finanza pubblica nell’allegato a/1 concernente l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

La norma citata dispone:

Legge 207/2024 art. 1:


Comma 788.

788. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.


Comma 789.

789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.


Comma 790.

790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.


Comma 791.

791. Qualora, nel corso di ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti di cui al comma 784. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme di attuazione.


Comma 792.

792. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo;

b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.


Comma 793.

793. Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.


Comma 794.

794. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.


Comma 795.

795. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), di cui uno in rappresentanza delle città metropolitane, e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Il tavolo ha il compito di osservare le grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della governance economica europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, riguardanti la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio, la gestione del fondo anticipazione di liquidità, il limite all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.