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Voucher promozionali: trattamento fiscale

L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 519/2019, fa il punto sulla disciplina applicabile a dei voucher o buoni-corrispettivo di variegata natura ceduti da una società a titolo di incentivazione alla propria clientela. Nella Risposta, l'amministrazione illustra la disciplina comunitaria e nazionale di riferimento. La c.d. "Direttiva voucher" (Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016) ha aggiunto gli articoli 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), recepita in Italia con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141,
che ha aggiunto gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis nell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972. La ratio legis sottesa alle disposizioni normative relative ai buoni-corrispettivo è che le stesse non comportano deroghe alla disciplina applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ai quali il buono-corrispettivo dà diritto ma sono essenzialmente finalizzate a individuare il momento in cui dette operazioni si considerano effettuate.
A tal fine, l'Agenzia chiarisce che:
- il "buono monouso" è un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono. Un buono-corrispettivo si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi, a cui il buono-corrispettivo dà diritto. A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella categoria dei buoni monouso i cofanetti regalo in cui sono noti, al momento della loro emissione, il luogo dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai vari servizi / beni inclusi, le cui aliquote possono essere anche diverse. I buoni sono tassati al momento del trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio. Ogni trasferimento, compresa l'emissione di tale buono, è considerato cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono monouso si riferisce. L'IVA andrà calcolata sul corrispettivo ricevuto per il buono monouso. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso non saranno considerate operazioni indipendenti;
- il  "buono multiuso" è considerato tale se, al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. La distinzione è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.  In questa categoria possono rientrare i cofanetti regalo che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell'ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse. Per i buoni multiuso l'IVA sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad IVA.
Qualora i voucher fossero qualificabili come buoni-corrispettivo, non assume comunque rilevanza, ai fini della qualificazione nella categoria monouso o multiuso, la forma elettronica o quella fisica. Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione.
Dal punto di vista dell'IRES, posto che l'attribuzione dei predetti buoni regalo avviene "a titolo promozionale e senza essere condizionati al verificarsi di particolari eventi in capo al destinatario", anche se la cessione riguarda voucher e non beni e servizi fisici, l'Agenzia ritiene che possano rientrare nella nozione di spesa di rappresentanza ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, con cui è stato chiarito che "(...) si considerano inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".
Tuttavia, la loro deduzione come spese di rappresentanza di cui all'articolo 108 del TUIR è tuttavia subordinata al verificarsi delle condizioni del citato D.M. 19 novembre 2008 e della circolare n. 34/E del 2009. .