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Welfare contrattuale e fondo risorse decentrate: chiarimenti sul trattamento fiscale dei benefici

ARAN ha condiviso la consulenza giuridica del 5 giugno 2026 ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate.

L'ARAN aveva sottoposto all'Agenzia due quesiti specifici:

  1. se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
  2. se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell'anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.

Rispetto al primo punto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.

In relazione al secondo punto , l'Agenzia ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.