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Welfare integrativo e disponibilità già destinata da precedenti norme

ARAN ha risposto al seguente quesito n. 34213/2025

DOMANDA

Come deve essere interpretata l’espressione “disponibilità già destinate a tale specifica finalità da precedenti norme” utilizzata nell’art. 26 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.7.2024, in materia di welfare integrativo? In particolare, si chiede di sapere se l’espressione “precedenti norme” includa anche norme di legge emanate tra il 18/12/2020 (data di entrata in vigore del CCNL 2016-2018 e della previgente disciplina in materia di welfare) e il 16/7/2024 (data di sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-2021 e della nuova disposizione regolante la materia del welfare)?

RISPOSTA

Senza entrare nel merito della sfera di competenza legislativa in materia di welfare e, quindi, sulla competenza della Regione a disciplinare tale materia in base al vigente riparto di competenze tra stato e regioni stabilito in Costituzione, si ritiene che la corretta lettura della disposizione in esame, contenuta all’art. 26 del CCNL dell’area FL 16.07.2024, porti – in via generale - ad ammettere che il finanziamento delle misure di welfare possa derivare anche da “precedenti” norme che abbiano destinato a tali finalità apposite risorse, ove per “precedenti norme”, debba farsi riferimento a quelle disposizioni normative entrate in vigore in data anteriore alla sottoscrizione del CCNL, pertanto, anche a quelle intercorrenti tra il 18.12.2020 e il 16.07.2024.