Whistleblowing: finalità, tutele e ritorsioni
Il TAR Lazio, intervenuto con la sentenza n. 7507/2026 in materia di whistleblowing, ha rilasciato le seguenti massime:
- sulle finalità preventive della disciplina:
"La normativa anticorruzione, della quale fa parte la disciplina sul whistleblowing, è finalizzata a intercettare e prevenire fenomeni di maladministration anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non funzionalizzato al perseguimento del pubblico interesse e non orientato dal principio di imparzialità, inteso quale parametro immediatamente vincolante per l’attività amministrativa, suscettibile di essere compromesso non solo dall’illegittimità già consumata, ma anche dalla mera potenzialità della lesione della parità di trattamento."
- sulla tutela del segnalante:
"In materia di whistleblowing, le tutele previste dall’articolo 54‑bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non richiedono che la segnalazione sia effettuata nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione, trovando applicazione anche quando l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione coincida o si accompagni a un interesse privato del segnalante, purché la denuncia sia oggettivamente ancorata a fatti reali idonei a prospettare una probabile violazione del principio di imparzialità."
- sull'accertamento della ritorsività:
"Nel procedimento in materia di whistleblowing, l’accertamento di un uso distorto dei poteri dirigenziali, riconducibile a fattispecie di sviamento di potere, assume rilevanza indiziaria ai fini della valutazione della ritorsività delle misure adottate nei confronti del segnalante, incidendo negativamente sulla credibilità della prospettazione datoriale circa la genuinità degli atti organizzativi posti in essere."