Visto
-Art. 1 comma 756 Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
-Allegato alla Delibera C.C. n. 14 del 30 aprile 2020, inerente all’approvazione delle aliquote IMU 2020;
-Allegato alla Delibera C.C. n. 4 del 30 marzo 2021, inerente all’approvazione delle aliquote IMU 2021:
-Prospetto aliquote IMU 2025 (ID Prospetto 1118 riferito all'anno 2025)
Si esplicita quanto segue:
In materia di Imposta municipale propria (IMU) il Comune in esame, dall’anno 2020 sino all’anno corrente, ha previsto ed approvato una diversificazione dell’aliquota IMU con riferimento alle fattispecie così dettagliata: “per le unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 date in locazione, con contratto registrato, per l’esercizio di attività commerciali, professionali e/o artigianali”, fissandola al 5,7 per mille.
La ratio della disposizione agevolativa è quella di ridurre il carico impositivo sulle unità immobiliari strumentali alle attività economiche formalmente ed effettivamente esercitate nel territorio comunale al fine di limitare la desertificazione delle stesse.
Premesso che l’attribuzione della categoria catastale per i fabbricati è determinante al fine di definire la loro destinazione d’uso e la relativa rendita catastale, sulla base della quale viene determinato il valore imponibile IMU, con particolare riguardo al caso in esame, si evidenzia che la categoria catastale C/1 identifica gli immobili a destinazione commerciale destinati a "negozi e botteghe", ovvero locali destinati prevalentemente all’attività commerciale al dettaglio, a botteghe artigiane e simili (es. bar, ristoranti, parrucchieri e negozi al dettaglio), mentre la categoria C/3 riguarda i locali destinati a “laboratori per arti e mestieri” (es. falegnami, fabbri, pasticceri, ecc.).
Dal punto di vista costruttivo, infatti, i locali C/1 sono generalmente caratterizzati da spazi destinati alla vendita diretta al pubblico, con vetrine su strada e accessi facilitati, mentre i locali C/3 sono laboratori che possono presentare caratteristiche costruttive più funzionali alla produzione, come spazi di lavoro, magazzini e aree di stoccaggio, senza necessariamente avere vetrine o accessi diretti al pubblico.
Doveroso sottolineare che nella classificazione catastale C/1 non sono inclusi i magazzini, che nella loro corretta classificazione vengono accatastati nella categoria C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte e fienili).
Nel contratto di locazione per immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione, stipulato originariamente in data 01/01/2015 tra il sig. YY e la società s.r.l., si evince che il locatore abbia concesso il locale sito nel Comune din questione, iscritto in catasto Fabbricati al foglio 2 mappale 423 subalterno 17 cat. C/1, con la specifica destinazione d’uso “magazzino/deposito”.
Riprendendo letteralmente quanto deliberato dall’Ente, in merito ai requisiti richiesti per l’applicazione dell’aliquota agevolativa pari al 5,7 per mille, è richiesto che il soggetto passivo IMU debba possedere unità immobiliari:
-appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
-locate, con contratto registrato;
-nelle quali si svolga l’esercizio di attività commerciali, professionali e/o artigianali;
Nel caso analizzato, è evidente che non viene soddisfatto il requisito rispondente alla presenza di un’attività commerciale, professionale o artigianale, in quanto l’unità immobiliare viene chiaramente destinata a magazzino/deposito da parte dell’Impresa edile.
A pare di chi scrive, dunque, l’agevolazione prevista dall’Ente non può essere applicata al caso di specie.
Per quanto concerne, invece, la seconda parte del quesito, dettagliatamente nella parte in cui si pone la questione se il proprietario possa beneficiare dell’aliquota agevolata (ridotta del 5,7 per mille), per un immobile sublocato con destinazione d’uso “SALA MOSTRE””, si prende atto che il contratto di sublocazione viene stipulato tra la società srl e la Bottega AA, con oggetto la locazione di una parte dell’immobile sito nel Comune di cui sopra, censito al foglio 2 mappale 423 subalterno 17 cat. C/1, con destinazione d’uso “sala mostre”.
In primis, è doveroso portare alla vostra attenzione che il contratto di locazione, viene sottoscritto tra la società e il Sig. YY “in persona del presidente dell’associazione”. Tanto è sufficiente per determinare la forma giuridica della “Bottega AA”, chiaramente riconducibile ad un’Associazione.
Dal punto di vista giuridico, un’associazione è un ente collettivo non profit ed è definito come Ente non commerciale. Gli Enti non commerciali (ENC) sono soggetti pubblici e privati (es. associazioni, fondazioni e comitati) diversi dalla società, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività di impresa.
È dunque di facile deduzione che l’aliquota agevolativa, vale a dire “per l’esercizio di attività commerciali, professionali e/o artigianali”, non può trovare applicazione, in quanto non si configura la presenza di un’attività commerciale, professionale o artigianale.
Reso noto che in materia tributaria, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, sicché non vi è spazio per ricorrere all’interpretazione estensiva della norma, si conclude affermando che l’aliquota agevolativa adottata dall’Ente non trova applicazione nelle casistiche sopra presentate.