Visti:
-l’art. 1, comma 741, L. 160/2019;
-l’art. 1, comma 743, L. 160/2019;
-Circolare MEF 1/DF del 18 marzo 2020
Ci pregiamo di osservare quanto segue.
Per quanto riguarda l’agevolazione relativa all’abitazione principale, è opportuno precisare che l’articolo 1, comma 741, lettera c), n. 4, della Legge 160/2019 chiarisce espressamente quali fattispecie debbano essere ricomprese in tale definizione. In particolare, la norma specifica che è altresì considerata abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”. Dalla formulazione della norma si può notare che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Legge 160/2019 ha riformulato la disciplina, introducendo il riferimento alla “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli”, con ciò ricomprendendo anche le convivenze more uxorio. La norma riconosce, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, un diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario, escludendo dall’obbligo impositivo il coniuge non assegnatario, anche qualora proprietario dell’immobile, purché quest’ultimo non ne mantenga più la disponibilità d’uso.
Per capire se è corretto considerare applicabile il diritto di abitazione al 100% al genitore affidatario bisogna per prima cosa determinare quale sia il soggetto passivo che in questo caso è individuabile al comma 743 della suddetta legge nel quale si può leggere che “È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.” Perciò, come chiarito anche nella circolare MEF 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale si sottolinea che “In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione.” e per tale ragione non assume alcuna rilevanza la titolarità dell’immobile inquanto il genitore assegnatario è l’unico soggetto passivo essendo titolare del diritto reale di abitazione.
Ne deriva che, ai fini IMU, l’elemento centrale è rappresentato dall’assegnazione giudiziale della casa familiare, la quale costituisce non solo il titolo giuridico per la detenzione, ma anche il presupposto per trasferire la soggettività passiva dal proprietario formale al genitore affidatario. È in presenza di un provvedimento espresso di assegnazione che si realizza l’effetto fiscale di assimilazione all’abitazione principale.
Analizzando i punti riportati nel quesito si può concludere che il contributo economico fornito dal marito per la costruzione dell’immobile non gli attribuisce alcun diritto reale, né di proprietà né di abitazione. Per quanto riguarda la comunione legale dei beni, il fatto che l’immobile sia stato costruito durante il matrimonio non determina automaticamente la sua appartenenza a entrambi i coniugi. Ai sensi dell’articolo 934 del codice civile (principio del superficies solo cedit), “qualsiasi costruzione o opera sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del terreno”, principio che la comunione dei beni non modifica. Nel caso in esame, il decreto di omologa della separazione non contiene alcuna disposizione di assegnazione della casa familiare al coniuge presso il quale i figli minori risiedono. Esso si limita a recepire la dichiarazione della moglie, proprietaria dell’immobile, di voler trasferire la proprietà al marito entro 30 giorni.
Per quanto sopra riportato, a parere di chi scrive, in assenza di un provvedimento di assegnazione, la soggettività passiva IMU permane in capo al proprietario fino alla data del rogito notarile. Inoltre, il termine di 30 giorni indicato nell’omologa, oltre a quello della data nella quale avviene il trasferimento dell’immobile non producono alcun effetto retroattivo. Ai fini IMU, assume rilievo unicamente la data in cui il trasferimento di proprietà è stato perfezionato con l’atto notarile, e non la diversa scadenza indicata nel decreto di omologa.