Quesito
“Nelle more dell’istruttoria per definire la graduatoria del bando case edilizia residenziale pubblica Ater, si richiede se sia corretto escludere due casi particolari a causa di un permesso di soggiorno di un periodo inferiore a quanto previsto dal punto n.1) del bando”.
Risposta
Il punto 1) del Bando ERP 2025 (“Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica”) consente la partecipazione ai cittadini italiani, UE, titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e, infine, agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, il bando ammette alla partecipazione anche cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, purchè “in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.
Ciò premesso, i casi particolari dedotti presentano le seguenti caratteristiche: • Tipologia A – Permesso di soggiorno per protezione temporanea (emergenza Ucraina): rilasciato in data 8.03.2025 con scadenza 4.03.2026, di durata pari a circa 12 mesi.
Tale titolo, pur legittimando la permanenza in Italia, non equivale allo status di rifugiato o sussidiario ed ha una durata inferiore al biennio, non rientrando, pertanto, tra quelli ammessi dal bando.
- Tipologia B – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: rilasciato il 12.01.2024 con scadenza al 2.11.2025, per una durata di circa 22 mesi.
Anche in questo caso, il titolo non soddisfa il requisito di durata “almeno biennale” previsto dal bando e dalla L.R. Veneto n. 39/2017.
In ragione e per effetto di quanto premesso, dalle informazioni fornite, entrambi i casi sopra analizzati risultano non idonei all’ammissione alla graduatoria ERP 2025, per mancanza del requisito di soggiorno previsto dal punto 1), lett. e), del bando.