Quesito
Il Sindaco vorrebbe dotarsi di un addetto stampa/portavoce ed affidare un servizio di comunicazioni web (allego preventivi pervenuti al protocollo).
Chiedo se tali spese sono legittime, se hanno dei limiti e come classificarle contabilmente.
Il Sindaco vorrebbe dotarsi di un addetto stampa/portavoce ed affidare un servizio di comunicazioni web (allego preventivi pervenuti al protocollo).
Chiedo se tali spese sono legittime, se hanno dei limiti e come classificarle contabilmente.
Preliminarmente si osserva che il quesito verte sulla legittimità, sulle limitazioni e sulla classificazione contabile di due tipologie di spesa:
spese entrambe riconducibili alla comunicazione istituzionale. In tale ambito la Legge 150/2000 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” costituisce una importante fonte normativa della comunicazione pubblica.
Nel merito della spesa per la figura di portavoce l’art. 7 c. 1 della legge in argomento recita “1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. (…)
L’incarico di portavoce del Sindaco può sicuramente ricondursi, date le caratteristiche evidenziate, di stretta collaborazione con l’amministrazione, ad un incarico di staff ex art. 90 TUEL. Tuttavia, pare possibile anche la configurazione di un incarico professionale sx art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2000. Essendo un incarico previsto dalla legge, non possiamo che concludere per la sua liceità. Non vi sono limiti normativi se non quelli individuati dalla legge 150/2000 o dal TUEL. In caso si assunzione ex art. 90 TUEL con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e le competenze troveranno allocazione nel macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente (personale a tempo determinato, e macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente (IRAP) all’interno della Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali. Nel caso di incarico professionale la spesa potrebbe essere inquadrata sempre all’interno della Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali, al macroaggregato 3 come spesa per Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. U.1.03.02.11.999.\
L’incarico di addetto stampa richiede, a differenza dell’incarico di portavoce, che il soggetto incaricato sia iscritto all’albo dei giornalisti. Questo incarico, come il precedente, può configurarsi anche come incarico professionale ex art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2000. Nel caso si incarico professionale occorre ricordare che l’Ente deve essere dotato di uno specifico regolamento e che, laddove la spesa superi i 5 mila euro, l’atto di incarico andrà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti. Il regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali sicuramente potrebbe prevedere l’affidamento a seguito di una comparazione di curricula (che potrebbe essere fatta dopo la pubblicazione di un avviso pubblico) od individuare specifici casi di affidamento intuitu personae. In questo caso la spesa potrebbe essere inquadrata sempre all’interno della Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali, al macroaggregato 3 come spesa per Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. U.1.03.02.11.999.
Occorre ricordare che anche per l’addetto stampa l’art 9 c. 4 della legge 150/2000 dispone che: “ I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5”.
Ciò premesso, Il preventivo inviato nell’oggetto reca “incarico di addetto stampa e portavoce “(entrambe le figure), per cui si potrebbe procedere con un incarico autonomo, stipulando un contratto (valutando se farlo precedere da un avviso pubblico recante i requisiti, le attività, il compenso e le limitazioni, tra le quali il divieto di esercizio attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche per la durata dell’incarico).
Nel merito delle spese di cui al secondo preventivo se riferite a “comunicazione web”, si ritiene possano essere inquadrate come spese per prestazioni di servizi, macroaggregato 3 conto finanziario U.1.03.02.99.013, altrimenti nel conto generico altri servizi diversi n.a.c U.1.03.02.99.999.