Principali disposizioni normative di riferimento:
- Art. 93 D.Lgs. n.36/2023;
- Artt.24 e 45 D.Lgs. n.165/2001
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L'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce una gerarchia obbligatoria nella composizione della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: in via prioritaria, dipendenti della stazione appaltante; in via sussidiaria, funzionari di altre pubbliche amministrazioni; professionisti esterni solo in caso di documentata indisponibilità.
Tale disposizione, inoltre, non prevede alcun compenso aggiuntivo per i commissari interni ed il silenzio del Legislatore nel merito non rappresenta una lacuna involontaria, bensì un’omissione normativa sistematicamente significativa, la cui portata si comprende pienamente alla luce della cornice giuridica in cui si inserisce, coincidente con il principio di onnicomprensività, sancito dagli artt. 24 e 45 del D.Lgs. 165/2001.
Infatti, per il personale dirigenziale, la retribuzione assorbe ogni compenso comunque connesso all'incarico e per il personale non dirigenziale, categoria nella quale rientrano i titolari di EQ, il trattamento economico è definito esclusivamente dalla contrattazione collettiva, con eventuali emolumenti accessori ammessi solo se collegati alla performance individuale, alla performance organizzativa o allo svolgimento di attività disagiate o pericolose.
Orbene, la partecipazione alla commissione giudicatrice non rientra in nessuna di queste categorie e non è prevista dal CCNL di settore applicabile.
L'unica disposizione che consente emolumenti aggiuntivi ai dipendenti pubblici per attività connesse all'appalto è l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, laddove prevede la ripartizione di una quota pari al 2% dell'importo a base di gara tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche elencate.
Tuttavia, l’elenco riportato ha natura tassativa e comprende la programmazione della spesa, la redazione dei documenti progettuali, la predisposizione dei documenti di gara, la direzione lavori e dell'esecuzione, il collaudo, il coordinamento della sicurezza e il coordinamento dei flussi informativi, senza menzionare la funzione di commissario della commissione giudicatrice, non invocabile neppure per analogia.
Sulla base del quadro normativo descritto si innesta, altresì, un orientamento giurisprudenziale contabile consolidato, privo di contrasti significativi nel merito.
La Corte dei Conti, Sez. I App., con Sentenza 18 aprile 2018, n. 159 (ex multis) ha, infatti, condannato il Responsabile del Settore Urbanistica di un Comune che aveva liquidato oltre € 148.000,00 ai componenti interni di una commissione aggiudicatrice, qualificando la spesa come danno erariale in quanto “erogazione obiettivamente in contrasto con le prescrizioni di legge che identificano, nel trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico, l'unica forma di corrispettivo per le prestazioni da questi rese a favore dell'ente di appartenenza”.
Principio generale è quello per cui l'onnicomprensività opera inderogabilmente ogni volta che l'attività svolta sia riconducibile alla sfera funzionale del dipendente, ed i compiti di istituto si estendono a tutte le attività che l'amministrazione ritenga necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi gestionali, indipendentemente dalla loro elencazione nel contratto individuale (vedasi Corte dei Conti, Sez. II App., n. 13/2020; Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, n. 128/2025).
Ciò posto, anche la redazione di un’eventuale regolamento della stazione appaltante, sia esso un atto autonomo o un'integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si colloca in posizione gerarchicamente subordinata rispetto alla legge e non può derogare al principio di onnicomprensività, in quanto la materia retributiva del pubblico impiego è presidiata da riserva di legge e di contrattazione collettiva.
Un regolamento comunale che prevedesse detti compensi esporrebbe i funzionari che ne autorizzassero la liquidazione a responsabilità erariale per colpa grave, stante la palese e oggettivamente accertabile illiceità della spesa, anche qualora l'atto fosse preceduto da una delibera di giunta o sorretta da prassi consolidata.
In ragione e per effetto di quanto premesso, si ritiene che il Comune di Ospitaletto non possa legittimamente riconoscere alcun compenso aggiuntivo ai tre dipendenti EQ nominati commissari, né attraverso un regolamento ad hoc, né mediante integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
L'attività di commissario rientra, infatti, nei compiti di istituto dei dipendenti nominati, ed è svolta su incarico dell'amministrazione nell'ambito del rapporto di lavoro, restando integralmente assorbita dalla retribuzione ordinaria.
Sul piano operativo, si suggerisce al Comune di procedere alla nomina dei commissari senza previsione di emolumenti aggiuntivi, curando le verifiche di incompatibilità e la raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse.
Come detto, qualsiasi atto, regolamento, delibera o determinazione che istituisse compensi per i commissari interni dovrebbe essere evitato, in quanto esporrebbe i sottoscrittori a responsabilità contabile.