Visto il Dlgs 267/2000 e smi
Visto il Dlgs 118/2011 e smi
Visti i principi contabili generali e applicati allegati al Dlgs 118/2011
Richiamato il D. Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente
Parte IV, Titolo I, Capo III – Gestione dei rifiuti urbani.
Art. 238 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (istituisce la TARI).
Che stabilisce i principi della copertura integrale dei costi del servizio attraverso la tariffa.
Richiamata la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
Art. 1, commi 639–668 che istituisce la TARI come componente della IUC (Imposta Unica Comunale).
La TARI deve coprire integralmente i costi del servizio rifiuti urbani.
Richiamato il D.P.R. 158/1999
Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa, ancora applicabile in parte per la determinazione tariffaria puntuale
Richiamata la Delibera ARERA 443/2019/R/rif – Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1)
Valido per il biennio 2020-2021, che introduce criteri uniformi per la determinazione dei costi efficienti e il calcolo della tariffa. Obbligo di approvazione del PEF da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC).
Richiamata la Delibera ARERA 363/2021/R/rif – Metodo Tariffario Rifiuti 2022-2025 (MTR-2)
Rappresenta la norma attualmente vigente, estendendo e perfezionando il Metodo MTR-1, con novità:
Conguagli di anni precedenti: possibilità di includere nei PEF gli scostamenti tra costi effettivi e costi riconosciuti nei limiti di due anni (anno n-2).
Incentivi alla raccolta differenziata, contenimento dei costi, qualità del servizio.
Suddivisione dei costi tra enti gestori e comuni.
Obbligo di ricostruzione del PEF per l’intero periodo regolatorio.
Richiamata la Delibera ARERA 389/2023/R/rif – Aggiornamenti MTR-2 e avvio raccolta dati
Fornisce specifiche tecniche per la redazione dei PEF 2024 e chiarisce ulteriormente le modalità di conguaglio dei costi pregressi.
Richiamata la Delibera ARERA 385/2023/R/rif – Regolazione della qualità del servizio rifiuti urbani (RQRS) Regolamenta gli standard minimi di qualità contrattuale e tecnica.
Obbliga i gestori e i Comuni a garantire trasparenza, tempi certi, modalità accessibili.
Richiamata la Delibera ARERA 226/2018/R/rif – Trasparenza TARI (TIUF)
Regolamento sulla trasparenza della bolletta TARI e degli atti di approvazione tariffaria.
Obbliga i Comuni a pubblicare:
Regolamento TARI aggiornato.
Delibere tariffarie.
PEF validato.
Informazioni sulle modalità di calcolo.
Considerato che i conguagli devono essere analiticamente documentati, e inseriti nella sezione specifica del PEF (costi non previsti nel PEF originario ma effettivamente sostenuti).
Considerato che l’inclusione nel PEF deve seguire la logica della competenza regolatoria, non solo della competenza finanziaria.
Considerato che le maggiori entrate derivanti da conguaglio (es. nel 2026) sono vincolate al servizio rifiuti e vanno trattate contabilmente come entrate vincolate, anche se entrano in anni successivi.
Richiamato il principio contabile 4/2 al punto 3.7.1
Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).
Tutto quanto sopra premesso, rileviamo:
1.Considerato che l’aumento dell’Iva non è tra le casistiche per cui è possibile richiedere la revisione del PEF e pertanto i maggiori costi sostenuti dovranno essere recuperati in sede di aggiornamento del PEF 2026.
2.Il Comune nell’emissione del ruolo e in sede di approvazione delle tariffe dovrà utilizzare l’importo indicato nel PEF 2024-2025.
3.L’importo che l’ente potrà accertare è pari al ruolo emesso e pertanto la maggiore spesa che l’ente sosterrà e ha già sostenuto verrà recuperata nel 2026.
4.La maggiore spesa per aumento costi rispetto al PEF deve essere finanziata con risorse di bilancio.
5.Quanto sopra appare conforme alla normativa vigente ARERA e alla disciplina generale del bilancio degli enti locali.
6.Infatti, per quanto riguarda il maggiore costo nel 2024 non incluso nel PEF, posto che il PEF 2024 è stato approvato su base previsionale (come da MTR-2), e su di esso sono state calcolate le tariffe TARI 2024, se nel corso dell’esercizio 2024 si è verificato un costo effettivo superiore a quanto previsto nel PEF, anche se originato da IVA, tale scostamento non può essere coperto dalla TARI, perché la tariffa è già stata determinata su base PEF e deve essere coperto con risorse proprie correnti del bilancio comunale.
Questo genera un disavanzo del PEF inteso come scostamento regolatorio (non necessariamente un disavanzo contabile nel bilancio comunale, anche se può concorre a farlo emergere).
7.Per quanto riguarda il recupero del disavanzo nel PEF 2026 (anno n-2), la Delibera ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) prevede esplicitamente che:
“Lo scostamento tra i costi effettivi sostenuti e quelli riconosciuti nel PEF può essere oggetto di conguaglio nei due esercizi successivi, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti e della trasparenza tariffaria.” Quindi: nel PEF 2026, il Comune (attraverso l’ETC) può inserire il conguaglio per i maggiori costi effettivamente sostenuti nel 2024, a patto che:
-siano documentati (es. fatture, contratti, liquidazioni),
-siano ammissibili ai fini tariffari (secondo le definizioni di costi riconosciuti dal MTR-2),
-non siano già stati finanziati da altre tariffe o contributi specifici.
8.Questo genera un aumento della tariffa TARI 2026, che include una quota a copertura del disavanzo 2024. Tale maggiori risorse ritorneranno nella disponibilità dell’ente.