Quesito

“Per il servizio di smaltimento dei rifiuti, il comune in questione, non avendo operai interni, si è sempre avvalso del servizio affidato ad una società esterna, partecipata indiretta dell'Ente.

Il Pef Tari viene predisposto ogni anno dall'AA e viene definito evidenziando tra i costi sia quelli del comune (personale, fondo svalutazione crediti e quota di adesione all'AA) che quelli del gestore per lo smaltimento e la gestione tari. Ogni anno poi vengono definite le tariffe in base alle risultanze del Pef.

La contabilizzazione in bilancio che ne segue è quindi quella di inserire in entrata il totale tariffa da Pef ed in uscita i vari costi (comprensivi di IVA), sia quelli del comune che quelli del gestore, quadrando l'entrata con la spesa.

Facendo riferimento ad una nota di chiarimento dell'Arera del 10 ottobre 2024 riguardo il corrispettivo contrattuale definito nella delibera dell'Arera n. 385/2023, il gestore lo scorso anno, dopo l'approvazione del Pef e delle tariffe, ha chiesto all'Ente di applicare come costo del servizio di smaltimento rifiuti, quello risultante dal Pef Tari prendendo la voce del costo imponibile, al quale applicare l'IVA dovuta e non il costo effettivo omni comprensivo.

Questa richiesta avrebbe comportato per l'Ente, che il costo totale da riconoscere al gestore, eccedesse il Pef perchè il calcolo dell'Iva così effettuato, sarebbe risultato più alto rispetto al totale inserito nel Pef.

L'Ente ha sempre eccepito al gestore di non essere in grado di considerare somme aggiuntive di costo rispetto a quanto risultante dal Pef approvato e che quindi non poteva riconoscere questo maggiore corrispettivo dovuto all'Iva.

Il gestore, al fine di vedersi riconoscere questa cifra, ha inviato, nel mese di ottobre 2024, una richiesta di parere all'AA, il quale ha inviato al comune la seguente risposta:

“Confermo che il corrispettivo dovuto al gestore è quello derivante dal PEF approvato dall'ATA e di cui il Comune ne ha preso atto al momento dell'approvazione delle tariffe.

ARERA purtroppo non riconosce, come per le altre voci di costo, un adeguamento all'IVA pagata, nel caso in esame, nell'anno 2022, cosa ben nota ai Comuni.

Pertanto i Comuni sono costretti ad anticipare tale costo che sarà recuperato con la TARI del 2026 quando per il PEF il Comune indicherà i costi sostenuti anche per l'IVA nell'anno 2024.

Il potere di eterointegrazione di ARERA non consente al Comune di definire corrispettivi diversi dalle risultanze del PEF.”

Da un punto di vista contabile, come può l'Ente anticipare un costo che verrà recuperato nella tari del 2026?

Questo maggiore costo oggi andrebbe coperto con fondi di bilancio diversi dalla Tari perchè non compreso all'interno del Pef, generando un disavanzo di Pef e nel 2026 l'Ente dovrebbe girare questo disavanzo sul Pef per l'aumento della tariffa, ma è conforme alla normativa tutto questo?”

Risposta

Visto il Dlgs 267/2000 e smi

Visto il Dlgs 118/2011 e smi

Visti i principi contabili generali e applicati allegati al Dlgs 118/2011

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente

Parte IV, Titolo I, Capo III – Gestione dei rifiuti urbani.

Art. 238 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (istituisce la TARI).

Che stabilisce i principi della copertura integrale dei costi del servizio attraverso la tariffa.

Richiamata la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

Art. 1, commi 639–668 che istituisce la TARI come componente della IUC (Imposta Unica Comunale).

La TARI deve coprire integralmente i costi del servizio rifiuti urbani.

Richiamato il D.P.R. 158/1999

Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa, ancora applicabile in parte per la determinazione tariffaria puntuale

Richiamata la Delibera ARERA 443/2019/R/rif – Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1)

Valido per il biennio 2020-2021, che introduce criteri uniformi per la determinazione dei costi efficienti e il calcolo della tariffa. Obbligo di approvazione del PEF da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC).

Richiamata la Delibera ARERA 363/2021/R/rif – Metodo Tariffario Rifiuti 2022-2025 (MTR-2)

Rappresenta la norma attualmente vigente, estendendo e perfezionando il Metodo MTR-1, con novità:

Conguagli di anni precedenti: possibilità di includere nei PEF gli scostamenti tra costi effettivi e costi riconosciuti nei limiti di due anni (anno n-2).

Incentivi alla raccolta differenziata, contenimento dei costi, qualità del servizio.

Suddivisione dei costi tra enti gestori e comuni.

Obbligo di ricostruzione del PEF per l’intero periodo regolatorio.

Richiamata la Delibera ARERA 389/2023/R/rif – Aggiornamenti MTR-2 e avvio raccolta dati

Fornisce specifiche tecniche per la redazione dei PEF 2024 e chiarisce ulteriormente le modalità di conguaglio dei costi pregressi.

Richiamata la Delibera ARERA 385/2023/R/rif – Regolazione della qualità del servizio rifiuti urbani (RQRS) Regolamenta gli standard minimi di qualità contrattuale e tecnica.

Obbliga i gestori e i Comuni a garantire trasparenza, tempi certi, modalità accessibili.

Richiamata la Delibera ARERA 226/2018/R/rif – Trasparenza TARI (TIUF)

Regolamento sulla trasparenza della bolletta TARI e degli atti di approvazione tariffaria.

Obbliga i Comuni a pubblicare:

Regolamento TARI aggiornato.

Delibere tariffarie.

PEF validato.

Informazioni sulle modalità di calcolo.

Considerato che i conguagli devono essere analiticamente documentati, e inseriti nella sezione specifica del PEF (costi non previsti nel PEF originario ma effettivamente sostenuti).

Considerato che l’inclusione nel PEF deve seguire la logica della competenza regolatoria, non solo della competenza finanziaria.

Considerato che le maggiori entrate derivanti da conguaglio (es. nel 2026) sono vincolate al servizio rifiuti e vanno trattate contabilmente come entrate vincolate, anche se entrano in anni successivi.

Richiamato il principio contabile 4/2 al punto 3.7.1

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).

Tutto quanto sopra premesso, rileviamo:

1.Considerato che l’aumento dell’Iva non è tra le casistiche per cui è possibile richiedere la revisione del PEF e pertanto i maggiori costi sostenuti dovranno essere recuperati in sede di aggiornamento del PEF 2026.

2.Il Comune nell’emissione del ruolo e in sede di approvazione delle tariffe dovrà utilizzare l’importo indicato nel PEF 2024-2025.

3.L’importo che l’ente potrà accertare è pari al ruolo emesso e pertanto la maggiore spesa che l’ente sosterrà e ha già sostenuto verrà recuperata nel 2026.

4.La maggiore spesa per aumento costi rispetto al PEF deve essere finanziata con risorse di bilancio.

5.Quanto sopra appare conforme alla normativa vigente ARERA e alla disciplina generale del bilancio degli enti locali.

6.Infatti, per quanto riguarda il maggiore costo nel 2024 non incluso nel PEF, posto che il PEF 2024 è stato approvato su base previsionale (come da MTR-2), e su di esso sono state calcolate le tariffe TARI 2024, se nel corso dell’esercizio 2024 si è verificato un costo effettivo superiore a quanto previsto nel PEF, anche se originato da IVA, tale scostamento non può essere coperto dalla TARI, perché la tariffa è già stata determinata su base PEF e deve essere coperto con risorse proprie correnti del bilancio comunale.

Questo genera un disavanzo del PEF inteso come scostamento regolatorio (non necessariamente un disavanzo contabile nel bilancio comunale, anche se può concorre a farlo emergere).

7.Per quanto riguarda il recupero del disavanzo nel PEF 2026 (anno n-2), la Delibera ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) prevede esplicitamente che:

“Lo scostamento tra i costi effettivi sostenuti e quelli riconosciuti nel PEF può essere oggetto di conguaglio nei due esercizi successivi, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti e della trasparenza tariffaria.” Quindi: nel PEF 2026, il Comune (attraverso l’ETC) può inserire il conguaglio per i maggiori costi effettivamente sostenuti nel 2024, a patto che:

-siano documentati (es. fatture, contratti, liquidazioni),

-siano ammissibili ai fini tariffari (secondo le definizioni di costi riconosciuti dal MTR-2),

-non siano già stati finanziati da altre tariffe o contributi specifici.

8.Questo genera un aumento della tariffa TARI 2026, che include una quota a copertura del disavanzo 2024. Tale maggiori risorse ritorneranno nella disponibilità dell’ente.