Visto
-art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2025, che disciplina la ritenuta del 4% sui contributi corrisposti dagli enti pubblici alle imprese.
-art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso.
-Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, riguardante le sanzioni per ritardato o omesso versamento di imposte e ritenute.
-Art. 2033 del Codice Civile, relativo alla disciplina dell'indebito oggettivo per il recupero delle somme erogate in eccesso.
Per la ritenuta alla fonte prevista dall’art. 43 co. 2 D.Lgs. n. 33/2025, ed in precedenza dall’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 ora abrogato, in base al quale: “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma 1 e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.”, trova applicazione il principio di cassa. L'obbligo di operare la ritenuta sorge nel momento in cui il contributo viene effettivamente pagato, indipendentemente dall'anno di competenza del residuo o dell'impegno di spesa (2025). Poiché il pagamento è avvenuto a gennaio 2026, data in cui la cooperativa era già soggetta alla ritenuta, l'Ente avrebbe dovuto applicare la trattenuta del 4%.
Dato che il pagamento è stato effettuato per l'intero importo senza operare la ritenuta, il Comune deve:
-richiedere formalmente alla cooperativa la restituzione dell'importo corrispondente alla ritenuta del 4%. Poiché l'associazione non aveva diritto all'intero importo al lordo della ritenuta al momento del pagamento, la somma versata in eccesso costituisce un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c..
-provvedere al versamento della ritenuta all'Erario con il codice 106E. Considerato che il contributo è stato corrisposto a gennaio 2026 il versamento della ritenuta doveva essere effettuato entro il 16 febbraio 2026 ed essendo già decorso tale termine, sarà necessario ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all’ all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per sanare l'omessa trattenuta e il relativo ritardato versamento. Sebbene non sia più possibile beneficiare del ravvedimento sprint è ancora possibile beneficiare entro il 16/03/2026 della riduzione per il ravvedimento tempestivo con sanzioni ridotte ad 1,25% sull’importo della ritenuta (entro il 30.mo di ritardo), o eventualmente del ravvedimento lungo, ovvero dal 31.mo giorno fino al 90.mo giorno di ritardo comporta una sanzione del 1,39% sull’importo della ritenuta.