Visti:
-Art. 1, comma 997, L. 145/2018;
-Art. 1, comma 823, L. 160/2019;
-Decreto 29 aprile 2024 del MEF;
-Art. 17-ter, D.L. 183/2020
Ci pregiamo di osservare quanto segue.
Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale il soggetto passivo è definito al comma 823 della Legge 160 del 2019 nel quale si stabilisce che “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.” mentre il soggetto attivo rimane l’Ente proprietario della strada in continuità con quanto previsto dalla normativa precedente. Tale premessa per significare che il rapporto contributivo fra le parti interessa esclusivamente i suddetti soggetti.
Per quanto riguarda l’esenzione oggetto di quesito l’art. 1, comma 997, L. 145/2018 prevedeva l’esenzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché della la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.
L’esenzione venne prorogata per l’anno 2021, attraverso l’art. 17-ter D.L. 183/2020, che stabiliva: “Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ...” e per l’anno 2022 attraverso l’art. 1, comma 451, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): “Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ...”.
Per l’anno 2023, l’esenzione venne prorogata ad opera dell’art. 1, comma 751, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): “Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ...” e successivamente per l’anno 2024, l’art. 1, comma 427, L. 213/2023 stabilì che: “Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ...”.
Infine, per l’anno 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si è definito che “per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie d cui al presente comma, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.“
A titolo esaustivo si fa presente che il Decreto 29 aprile 2024 riguardante il rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2024 determina il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) per le annualità 2021 e 2022.
All'articolo 1 comma 2 del suddetto decreto si legge che: "Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dagli articoli 17 -ter , comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 e dall’art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021, e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata a norma dell’art. 1, comma 819, lettera b) , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a) , e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."
Occorre sottolineare che per quanto concerne la "Determinazione delle minori entrate", l'articolo 2 del decreto stabilisce che: “Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP di cui all’art. 1 sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17 -ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, dall’art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.
Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati Allegato 2 e Allegato 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il Ministero dell’interno eroga con proprio provvedimento le somme dovute per gli anni 2021 e 2022.“
Nei suddetti allegati non compaiono Enti diversi dai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed è per tale ragione che, a parere di chi scrive, l’esenzione definita dalla norma non può avere interpretazione estensiva e riguarda esclusivamente il soggetto passivo ed il soggetto creditore.
Visto quanto appena esposto l’esenzione per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 non può essere ampliato a soggetti attivi che non hanno competenza contributiva.
Per completezza bisogna evidenziare che il fondo del ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è stato incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e nell’elenco saranno nuovamente coinvolti i soli comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.