Visti:
-l’art. 1, comma 740, L. 160/2019;
-l’art. 1, comma 741, L. 160/2019;
-Quadro B dichiarazione dei redditi
-Cassazione ordinanza, 27 Luglio 2018, n. 19989
Ci pregiamo di osservare quanto segue.
Per rispondere al quesito in primis occorre individuare il presupposto impositivo ai fini IMU il quale è espresso all’art. 1 comma 740 della L. 160/2019 dove si prevede che “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.” Quindi per usufruire dell’agevolazione per abitazione principale bisogna riprendere la lettera b) del comma 741 della medesima legge il quale definisce che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.” Dalla lettura della norma si evince che i requisiti fondamentali per avvalersi dell’agevolazione per abitazione principale siano due:
-Residenza anagrafica
-Dimora abituale
Se uno dei due requisiti venisse meno non potrebbe essere accolta la richiesta di agevolazione ai fini IMU.
Nel caso oggetto di quesito l’immobile possiede 12 vani e risulterebbe verosimile che il locatore risieda nell’appartamento nonostante una porzione di casa sia concessa in affitto. Sul punto si era espresso a suo tempo il Ministero dell’economia e delle finanze, nella faq n. 12 del 20.1.2016, nella quale chiariva, riferendosi al caso di un proprietario di un’abitazione principale che concedeva alcune stanze in locazione a studenti, che “… anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie …”.
A consolidamento di tale ipotesi si evidenzia che anche nella compilazione del quadro B (Redditi dei fabbricati e altri dati) della dichiarazione dei redditi è possibile inserire il codice utilizzo 11 che corrisponde a “immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga””.
Sulla questione si è espressa anche la giurisprudenza che con l’ordinanza della Cassazione, sez. 5, n. 19989 del 27.07.2018, conferma che “non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi”.
In conclusione, in base alle interpretazioni di prassi e della giurisprudenza, è possibile mantenere l’esenzione IMU pur affittando alcune stanze a terzi, purché il proprietario mantenga nell’immobile la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.