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-La risposta n. 79/2026 dell’Agenzia delle entrate “Poiché lo scopo della formazione e dell'addestramento è quello di trasmettere le conoscenze necessarie agli agenti di polizia per lo svolgimento ''al meglio'' della propria attività professionale, si ritiene che ai corsi descritti nell'istanza possano rientrare nel regime di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 14, comma 10 della legge n. 537 del 1993. A diverse conclusioni, tuttavia, si perviene quando all'Istante è affidata anche la fornitura di beni, come avviene con la Determinazione del Comune di (...) n. (...) del (...), riguardante la ''fornitura dispositivi di protezione individuale al personale della polizia locale'' per un impegno di spesa complessivo di 3.822,64 euro. L'oggetto del contratto, in particolare, è la ''fornitura nr. 20 Distanziatori telescopici polimerici espandibili del peso di 350 gr; nr. 20 Supporti per Distanziatori Telescopici con speciale clip girevole e apribile; 2 ore di formazione teorica (in e-learning), 4 ore di formazione pratica in presenza, rilascio dell'attestazione finale di abilitazione e/o aggiornamento all'uso dello Strumento di autotutela secondo quanto previsto dal TUSSL e dal regolamento regionale vigente per nr. 16 operatori''. Per tale fornitura è stabilito un solo corrispettivo, dunque onnicomprensivo, di euro 3.133,31 oltre IVA. In tal caso, non essendo specificata la parte di detto corrispettivo relativa alla fornitura dei beni e quella riferita alla formazione/addestramento, il regime di esenzione non può trovare applicazione e l'intera fornitura sconterà conseguentemente l'IVA, con aliquota ordinaria”.
-La circolare Agenzia delle entrate n. 22 del 18 marzo 2008
-l’articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
-l’art. 10 n. 20 del DPR 633/1972
-L’art. 169 del futuro TU IVA (in vigore dal 1/1/2027)
Si evidenzia quanto segue
Si ritiene che alla prestazione di formazione professionale dei quattro operatori potrebbe applicarsi il regime di esenzione IVA, anche se la società non è un ente accreditato, per le motivazioni che seguono.
Come noto, l’art. 10 n. 20 del D.P.R 633/1972 riconosce l’esenzione IVA solo per: “le prestazioni educative (requisito “oggettivo”) dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito “soggettivo”) (...).
Negli ultimi anni è emerso il problema del riconoscimento ed in particolare dell’ “accreditamento” del corso o della società che lo eroga a seguito di interventi di alcuni interventi dell’amministrazione finanziaria riferiti, però, a particolari casi specifici.
L’accreditamento non è l’unico sistema per avere il requisito “soggettivo” nel caso in cui il corso sia finanziato da enti pubblici.
La circolare n. 22/2008 par. 5 precisa, per quanto riguarda il riconoscimento, che anche “Il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA. Si precisa che l’esenzione in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall’ente”.
Il riferimento nel Vs. caso ed in generale per i Comuni, è però ancora l’articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che, al fine di limitare l’insorgenza degli oneri fiscali a carico degli enti pubblici che investono risorse nella formazione del personale dipendente, ha stabilito che: “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
Sempre la Circolare 22/E/2008, a tutt’oggi da ritenersi valida, specifica: “Nel caso in cui l’ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico all’organizzatore del corso beneficiano dell’esenzione dall’IVA, ai sensi dall’articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il citato articolo 14 della legge 537, al fine di limitare l’insorgenza degli oneri fiscali a carico degli enti pubblici che investono risorse nella formazione del personale dipendente, ha stabilito, infatti, che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La Risposta n. 279/2023 ha ancora più recentemente confermato che: “La richiamata norma ha previsto per le attività formative rese nei confronti di pubbliche amministrazioni lo stesso trattamento di esenzione dall'IVA applicabile alle prestazioni didattiche elencate nell'art. 10, comma 1, n. 20), del DPR n. 633 del 1972”.
Infine, il nuovo TU IVA, in vigore dal 1/1/2027, ad oggi, conferma l’ultra vigenza della disposizione ricomprendendola chiaramente nell’art. 169 come norma interpretativa.
Di conseguenza, può concludersi che, per l’applicazione dell’art. 14 c. 10 della Legge 537/1993, non rileva la natura del soggetto (accreditato o meno, società o professionista, purché “terzo” rispetto alla amministrazione) che eroga il corso di formazione, ma la natura pubblica di quello che ne usufruisce.
Tuttavia, perché si applichi l’esenzione occorre che gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l’esecuzione di corsi formativi, non essendo viceversa applicabile l’esenzione ai versamenti eseguiti dall’ente per i corsi organizzati e gestiti in via autonoma dall’ente medesimo (acquisizione di beni e servizi quali i versamenti per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, per la locazione degli immobili e delle aule, per il pagamento dei compensi per i docenti, per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico, nonché per la locazione di aule destinate alla realizzazione degli stessi, v R.M. 84/2003; R.M. 164/E/2000).
L’IVA si applica al 22% qualora la formazione rientri nell’ambito di una prestazione generica o complessa per la quale si prevede un corrispettivo indifferenziato oppure non sia possibile stabilire una precisa attività formativa a favore di dipendenti pubblici.
Nel caso di specie, il preventivo riporta separatamente il costo per moduli teorici e pratici con l’utilizzo di dispositivi con cartucce da training e operative con il rilascio di certificati. Il corso è erogato ai quattro istruttori, ma i moduli possono anche essere estesi ad altri Comandi di polizia quindi somministrando, teoricamente, lo stesso corso a più amministrazioni diverse.
Anche se non separata e specifica, si tratta comunque di elementi di una convenzione ovvero di un accordo con un terzo per l’erogazione della formazione e con un corrispettivo differenziato, distinto da quello della fornitura, ipotesi chiaramente ammessa dalla Risposta n. 79/2026 per fruire del regime di esenzione.
Circa invece il problema del preventivo e dell’offerta caricata sul MePA, va rilevato che il documento contrattuale è l’offerta caricata a sistema sul portale MePA. Il preventivo ha infatti valenza interna e quindi potrebbe non essere considerato valido a fini contrattuali. La presenza di una indicazione dell’IVA applicata su tutto il corrispettivo indistinto potrebbe quindi comportare l’applicazione della stessa in modalità ordinaria.
A fini fiscali, tuttavia, è presente la distinzione del corrispettivo nei documenti interni ed in fase di fatturazione le due poste potrebbero essere distinte.
Il Decreto IVA prevede all’art. 21 che “3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile”.
L’ideale sarebbe una riformulazione dell’offerta sul MePA per evitare problematiche di ogni tipo a tutela della società ed anche del Comune, oppure una specifica in fase di affidamento, in determina, se non ancora adottata, per avere agli atti qualcosa da “opporre” a possibili contestazioni dell’Agenzia.