Visti:
-l’art. 1, commi 740, L. 160/2019;
-l’art. 1, commi 743, L. 160/2019;
-l’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001;
-l’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;
Ci pregiamo di osservare quanto segue.
L’imposta municipale propria (IMU) trova applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 740, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui al comma 741, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”.
Ai sensi del comma 743 della medesima legge, vengono definiti i “Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.”
Ne consegue che la soggettività passiva permane sino a quando il soggetto conserva la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile.
Nel caso in esame, il procedimento di esproprio è stato avviato con la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 26 aprile 2023, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e dichiarato la pubblica utilità dell’opera ferroviaria.
Dalla documentazione allegata, e in particolare dal verbale di consistenza e di immissione in possesso redatto da YY S.p.A. per conto di RFI in data 11 settembre 2025, risulta che l’amministrazione ha assunto la disponibilità materiale del bene, previa comunicazione ai proprietari ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001.
Dal verbale non risulta tuttavia ancora adottato né notificato il decreto di esproprio, atto con cui si perfeziona il trasferimento della proprietà.
L’articolo 23 del D.P.R. n. 327/2001 dispone infatti che “Il decreto di esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito”
Il successivo articolo 24 precisa che una volta divenuto esecutivo il decreto di esproprio, l’autorità espropriante ordina la presa di possesso del bene e ne cura la trascrizione nei registri immobiliari.
Da tali disposizioni emerge che il decreto di esproprio rappresenta l’unico atto con efficacia costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà, mentre l’immissione in possesso ha natura meramente materiale e preparatoria, attribuendo all’amministrazione la disponibilità del bene ma non la titolarità giuridica.
Pertanto, fino all’adozione del decreto di esproprio, la proprietà del bene e la soggettività passiva IMU permangono in capo al proprietario originario.
Alla luce della normativa richiamata e della documentazione allegata, si ritiene che la soggettività passiva IMU della contribuente L.S. permanga fino alla data del decreto di esproprio, momento in cui si perfezionerà il trasferimento del diritto di proprietà a favore di RFI o del soggetto pubblico beneficiario.
Il verbale di consistenza e di immissione in possesso dell’11 settembre 2025, pur attestando l’assunzione della disponibilità materiale del bene da parte dell’amministrazione, non determina la cessazione dell’obbligo tributario, non essendo stato ancora adottato il decreto di esproprio.
Pertanto, a parere di chi scrive, l’obbligo di versamento dell’IMU permane in capo alla contribuente fino alla data del decreto di esproprio, unico atto idoneo a produrre effetti traslativi sul piano giuridico.