Evidenziamo preliminarmente che l’opzione di calcolo del FCDE relativa alla possibilità di considerare, per talune fattispecie di entrate di dubbia esigibilità, le riscossioni non solo dell’anno di competenza ma anche dell’anno successivo in conto residui, come prevista nell’esempio n. 5 “Determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità”, era utilizzabile anche negli esercizi successivi al primo quinquennio di adozione della norma.
Con la modifica intervenuta con il D.M. 25 luglio 2023 infatti il legislatore, reintroducendo le tre modalità di calcolo previste in fase di prima applicazione dell’istituto, affermava: “….., fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.”
Ciò premesso, il principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi dispone che in tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
Sicuramente è possibile considerare la possibilità di calcolo che considera anche gli incassi in conto residui nell’esercizio successivo a partire dal bilancio 2027-2029, ed il quinquennio di riferimento per il calcolo sarà appunto il 2021-2025, considerando gli incassi intervenuti nel 2026 in conto residui 2025 fino alla chiusura definitiva dei dati dello schema di bilancio che approverà a Giunta.
Quanto alla modalità di calcolo (media semplice, media ponderata dei valori assoluti o delle percentuali) è possibile, anzi direi opportuno, effettuare il calcolo del FCDE secondo le tre modalità ora previste dalla norma. In caso di risultato similare si può mantenere la scelta della media semplice.
Laddove invece il calcolo effettuato con la media ponderata consentisse di determinare un FCDE più basso, ad esempio in presenza di incassi più elevati negli anni più recenti, è opportuno utilizzare il nuovo criterio, significando nella nota integrativa che si cambia il criterio di calcolo perché è più conveniente per l’Ente. Il richiamo al principio della costanza fatto nella norma è funzionale ad evitare un continuo cambio di criteri, soprattutto tra bilancio e rendiconto, il che non significa però un divieto assoluto di modifica del sistema di calcolo. Al contrario, non applicare il criterio più conveniente sottrarrebbe risorse altrimenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione.