Quesito

Atteso che un dipendente del Comune ha richiesto una giornata per visita medica presentando un certificato di attestazione della visita senza orario specifico, ma con la dicitura "data odierna":

-è accettabile tale certificato per giustificare l'assenza e applicare la decurtazione?

-quale è la normativa in cui esplicitamente viene indicato come deve essere fatto il certificato?

-qualora non fosse accettabile il giorno intero di visita medica quale istituto andrebbe applicato per giustificare l’assenza?

Risposta

Principali disposizioni normative e contrattuali di riferimento:

  • Art. 55septies D.Lgs. n.165/2001;
  • Art. 33 CCNL Comparto Funzioni Locali.

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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, c. 9-10, del CCNL Comparto Funzioni Locali l'assenza per l’espletamento di visita medica è giustificata “mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata”, che può essere trasmessa da parte del dipendente o direttamente dalla struttura, anche per via telematica.

Sul piano normativo, il quadro si completa con l'art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001, che regola le forme inderogabili di certificazione per le assenze per malattia, e con l'art. 71 del D.L. 112/2008, che stabilisce il regime economico delle assenze, prevedendo la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di ogni periodo.

Ciò posto, l'attestazione prodotta dal dipendente, recante la sola dicitura “data odierna” senza indicazione dell'orario di inizio e fine della prestazione, non soddisfa il requisito formale espressamente richiesto dal comma 9 dell'art. 33 del CCNL di settore.

La previsione contrattuale non è meramente descrittiva, in quanto l'indicazione oraria assolve a una funzione sostanziale precisa.

Infatti, il permesso per visite mediche può essere fruito sia su base oraria (con piena conservazione del trattamento accessorio), sia su base giornaliera (con decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni) e la distinzione tra le due modalità di fruizione dipende esattamente dalla collocazione temporale della prestazione sanitaria nell'arco della giornata lavorativa: è l'orario della visita che consente all'amministrazione di verificare se l'assenza ha riguardato l'intera giornata o soltanto una frazione di essa, e dunque di applicare correttamente il regime economico.

Ne consegue che il documento presentato è formalmente incompleto e non idoneo, allo stato, a giustificare l'assenza nelle forme prescritte dalla contrattazione collettiva.

La dicitura “data odierna” conferma unicamente il giorno dell'accesso alla struttura, ma non permette di ricostruire, né la durata della prestazione, né la sua collocazione nell'orario di servizio.

Nell’ipotesi in cui l'amministrazione ritenga che l'attestazione sia inidonea, occorre distinguere alcuni scenari:

a) Integrazione del documento. Prima di procedere a qualsiasi imputazione alternativa, l'ente dovrebbe invitare il dipendente a produrre un'attestazione integrativa o sostitutiva recante l'indicazione oraria, eventualmente rilasciata dalla struttura sanitaria anche a posteriori. Questa soluzione sarebbe coerente con il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 33134/2022, secondo cui la produzione tardiva del giustificativo non equivale alla totale assenza di giustificazione, e con Ordinanza n. 5680/2024, laddove veniva ammessa l'integrazione successiva del documento purché supportata da idonea prova.

b) Imputazione ad altro istituto, ove il documento non sia integrabile. Se il dipendente non è in grado di produrre un'attestazione oraria, e salvo che non ricorrano i presupposti per l'imputazione a malattia (incapacità lavorativa concomitante), l'assenza potrà essere giustificata mediante uno degli istituti alternativi espressamente previsti dall'art. 33, c.15, del CCNL di settore: permessi brevi a recupero, permessi personali/familiari, banca delle ore o riposi compensativi. Questi istituti, a differenza del permesso per visita medica, non richiedono un giustificativo sanitario tipizzato, ma obbediscono a proprie regole di richiesta e concessione.

c) Imputazione a malattia. Qualora la visita fosse concomitante con uno stato morboso che determinava incapacità lavorativa, l'assenza andrà invece imputata a malattia, con necessità della certificazione telematica all'INPS ai sensi dell'art. 55-septies D.Lgs. 165/2001 e con applicazione della decurtazione del trattamento accessorio ex art. 71 D.L. 112/2008.

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In ragione e per effetto di quanto dedotto, l'attestazione prodotta, priva dell'indicazione oraria, non è accettabile allo stato attuale come giustificativo del permesso ex art. 33 del CCNL di settore, non potendosi applicare, né il regime orario, né quello giornaliero in assenza dell'elemento che li distingue.

Pertanto, sarebbe opportuno che l'ente, in prima battuta, inviti il dipendente ad integrare la documentazione con un'attestazione recante l'orario della prestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria.

Solo in caso di impossibilità di integrazione, e in assenza di incapacità lavorativa concomitante, l'assenza andrà imputata a uno degli istituti alternativi previsti dal comma 15 del medesimo art. 33 del CCNL applicato (permessi brevi, permessi personali, banca delle ore).

In ogni caso, non pare corretto irrogare sanzioni disciplinari per il solo difetto formale del documento, salvo che l'inadempimento si riveli deliberato o reiterato, tenuto conto del principio di proporzionalità che permea l'intera materia disciplinare del pubblico impiego.