Circa la definizione di agenti contabili il R.D. 23.05.1924, n. 827 recante il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - all'art. 178 definisce i medesimi come:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.
Quindi per “Agente Contabile” si intende:
L'art. 93 comma 2 del D.Lgs 267/2000 recita circa la responsabilità patrimoniale:
Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti
A tal proposito pertanto, non si ravvisa la possibilità di attribuire la qualifica di agente contabile ad un assessore in considerazione di:
1.Separazione tra indirizzo politico e gestione
L’art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) riserva la gestione amministrativa, finanziaria e contabile
ai dirigenti o responsabili di servizio, mentre agli assessori spettano funzioni di indirizzo politico. L’agente contabile svolge una funzione gestionale, non politica. Per ragioni di separazione tra indirizzo politico e gestione contabile, nonché per evitare conflitti di interesse, non è ritenuto compatibile affidare a organi politici (es. assessore) la qualifica o funzioni di agente contabile.
2.Natura dell’agente contabile
L’agente contabile è il soggetto che maneggia denaro o beni pubblici ed è soggetto al giudizio di responsabilità della Corte dei conti (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924). Questa funzione è tipicamente attribuita a dipendenti dell’ente, non ad amministratori politici.
3.Giurisprudenza della Corte dei conti
La Corte dei conti ha più volte affermato l’incompatibilità tra:
o carica politica (sindaco, assessore) o qualifica di agente contabile per evitare conflitti di interesse e commistioni tra controllo politico e gestione del denaro pubblico.
Si cita altresì la sentenza n. 59/2024 della Corte costituzionale la quale ha dichiarato l’illegittimità di una legge regionale che attribuiva la qualifica di agente contabile a membri di organi di amministrazione di società partecipate nominati da organi politici regionali. Ciò ribadisce che la qualifica di agente contabile non può essere attribuita liberamente a soggetti con carica politica poiché ciò interferisce con la disciplina statale della materia contabile e della giurisdizione contabile.