La Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR 633 /72 prevede che è possibile applicare l’aliquota al 5% che per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi.
Le prestazioni in oggetto sono quelle di:
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (…)
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate (…)
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (…)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (…)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Circa i soggetti, la circolare n. 31 /E del 15/07/2016 aveva chiarito “Sotto il profilo soggettivo, si osserva che, in relazione alle anzidette prestazioni, la nuova aliquota ridotta troverà applicazione laddove le stesse siano rese “da cooperative sociali e loro consorzi”.
In ordine ai destinatari delle citate prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n.1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso d.P.R., sono quelle “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
L’aliquota IVA del 5 per cento prevista dalla nuova norma trova, quindi, applicazione con riferimento ad una platea più ampia di quella precedentemente soggetta all’aliquota del 4 per cento, comprendendo, rispetto ai soggetti annoverati dall’abrogato n. 41-bis) citato, anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Si precisa, inoltre, che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016.”
Quindi per applicare l'IVA al 5%, non basta essere una cooperativa sociale, dovrebbe svolgere un'attività sanitaria (che dovrebbe rientrerebbe tra quelle del n. 18, 19 o 27-ter dell'art. 10) rese "in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter" ovvero:
- Anziani e inabili adulti
- Soggetti con handicap (fisici, psichici, sensoriali)
- Tossicodipendenti
- Malati di AIDS
- Minori (anche in situazioni di disagio).
Circa i servizi “integrativi” svolti nell’ambito delle prestazioni di cui sopra, la questione è controversa. Recentemente, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna (n. 1131/2024), anche i servizi integrativi (come lavanderia, mensa, parrucchiere, pulizia locali) possono beneficiare dell’IVA al 5%, se però:
- sono accessori a prestazioni principali socio-assistenziali
- sono resi agli stessi soggetti svantaggiati
- sono erogati nell’ambito della stessa struttura (es. casa di riposo gestita dalla cooperativa).
La sentenza in oggetto riguardava infatti servizi di una struttura e la sentenza precisa “La distinzione tra prestazione primaria e accessoria con diverso trattamento fiscale ai fini dell’IVA non ha ragion d’essere, posto che la finalità della stessa è unica e in tal senso l’inscindibilità delle prestazioni si riflette anche sul regime fiscale ai fini dell’IVA, dovendo la prestazione accessoria scontare la medesima aliquota della prestazione principale. La circostanza che per alcuni servizi secondari la contribuente si rivolga a soggetti esterni non fa venire meno il carattere indivisibile della complessiva attività a vantaggio degli ospiti, stante l’evidenza che tutto ciò che attiene a garantire l’assistenza, nella sua globalità intesa, non sopporta distinzioni di sorta nella soddisfazione dell’unico interesse del “cliente” sotteso alla prestazione richiesta a Res_1. Diversamente opinando il maggior rigore fiscale invocato dall’amministrazione finanziaria finirebbe per essere sopportato dall’utilizzatore finale della prestazione, su cui verrebbe scaricata la maggior aliquota IVA. La prestazione resa, pertanto, è di natura complessa e gli elementi che la compongono sono tra loro inscindibili seppur materialmente distinguibili.”
Di conseguenza, nel caso di specie, si ritiene che l’aliquota del 5% possa essere applicabile solo qualora si tratti di prestazioni sanitarie o socioassistenziali a vantaggio degli utenti di cui al n. 27ter del DPR 633/1972 e sostanzialmente degli assistiti, anche se rese nell’ambito di un contratto di appalto.
Non si ritiene applicabile alla (mera) fornitura di personale alla farmacia comunale.
Andrebbe quindi verificato l’oggetto della convenzione e l’affidamento in essere.