Quesito

Scriviamo in merito a una fattura ricevuta a gennaio da un’associazione in regime agevolato (Legge n. 398/1991), con IVA a esigibilità immediata.

A pagamento avvenuto, siamo stati informati che l'associazione non è più soggetta a tale regime e che avremmo dovuto applicare lo split payment. Per sanare l’errore, vi chiedo gentilmente di chiarire i seguenti punti:

- L’onere di versare l’IVA non trattenuta all’Agenzia delle Entrate resta in capo all’associazione?

- In caso contrario, è necessario richiedere una nota di credito a storno totale con restituzione dell’IVA e l'emissione di una nuova fattura in regime di scissione dei pagamenti?

- In quest'ultima ipotesi, il Comune dovrebbe procedere con il ravvedimento operoso? Se sì, è possibile rivalersi sull’associazione per sanzioni e interessi derivanti da un errore del trasmittente?

Risposta

Visti

-Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972: Disciplina il meccanismo della scissione dei pagamenti

-Art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972: Termini e modalità per l'emissione delle note di variazione in diminuzione.

-Art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972: Disciplina il rimborso dell'IVA non dovuta e i relativi termini biennali.

-Art. 2033 del Codice Civile: Disciplina l'indebito oggettivo per la ripetizione delle somme versate e non dovute.

-Corte di Cassazione, Sentenza n. 13338 del 16 maggio 2025: Chiarisce la legittimazione al recupero dell'IVA versata in eccesso nel regime di Split Payment.

-Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017: Chiarimenti sull'esigibilità IVA Split Payment.

-Risposta ad interpello n. 79/2020: Possibilità di recupero diretto nei confronti dell'Erario in caso di inerzia del fornitore

In merito alla fattura ricevuta a gennaio da parte dell'associazione che ha erroneamente applicato il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, l'onere di versare l'IVA non può restare in capo all'associazione se l'operazione rientra nel meccanismo dello split payment. Secondo l'art. 17-ter del DPR 633/72, l'ente pubblico è il soggetto tenuto a versare l'imposta direttamente all'Erario, pur non essendo il debitore d'imposta in senso stretto. Poiché l'associazione non è più nel regime agevolato, l'IVA versata a favore della stessa costituisce un pagamento non dovuto.1

La procedura corretta prevede la richiesta di una nota di credito a storno totale della fattura errata e l'emissione di una nuova fattura in regime di split payment.

Nell’ipotesi di “errori di fatturazione” l’art. 26 co. 2 e 3 DPR n. 633/1972 prevede la possibilità di correggere la fattura originariamente emessa entro i 12 mesi successivi dal momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, il richiamo operato dall’art. 26, co. 2, all’art. 19 co. 1 (ultimo periodo) DPR n. 633/72, impone, in tutti casi, il rispetto dei limiti temporali per esercitare il diritto alla detrazione che è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Essendo la fattura di gennaio 2026, siete ampiamente nei termini.

La nota di credito pertanto è lo strumento che consente al Comune di ridurre il proprio debito verso l'associazione, recuperando quanto erroneamente versato, e contestualmente versare l'IVA della nuova fattura tramite i canali dello split payment.

Visto quanto sopra ed assodato che la responsabilità del versamento dell’IVA resta in capo al Comune sarà necessario richiedere all’associazione una nota di variazione ex art. art. 26 co. 2 a storno totale della precedente fattura e contestuale emissione di fattura in regime split-payment ex art. 17-ter DPR n. 633/1972. Allo stesso tempo il Comune dovrà richiedere all’associazione la restituzione dell’IVA versata in eccesso, che dovrà essere versata all’Erario dal Comune.

Con riferimento al versamento dell’IVA da parte del Comune all’erario non si ritiene necessario il ravvedimento in quanto tecnicamente non c’è ancora nessun ritardo di versamento non essendoci ancora la fattura in regime split-payment. Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 27/E/2017, sebbene la regola generale preveda che l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore, le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della sua registrazione. La scelta di anticipare l'esigibilità può essere effettuata per ciascuna singola fattura e si desume dal comportamento concludente dell'ente (ovvero dal fatto di aver computato l'imposta nella liquidazione di quel periodo).

Nel caso specifico si tratterebbe di un versamento dell’IVA all’Erario contestuale al ricevimento della fattura in regime split-payment.