Quesito

La società in house che svolge il servizio relativo alla gestione dei rifiuti dell’ente ha emesso nei giorni scorsi una fattura unica anticipata relativa al servizio con tre righe una per ogni mese del trimestre aventi le seguenti scadenze:

✓servizio gennaio scadenza 28/02/2026

✓servizio febbraio scadenza 31/03/2026

✓servizio marzo scadenza 30/04/2026

La fattura è stata rifiutata per mancanza di indicazione dell’impegno e della relativa determina.

Naturalmente il gestore per esigenze di liquidità sta facendo pressione per la re-emissione della fattura, o di tre fatture emesse sempre nello stesso giorno cui verranno assegnate tre scadenze comunque superiori ai 30 giorni previsti dalla normativa.

Si richiede a codesto spettabile studio se sia possibile applicare su queste fatture che verranno riemesse, per la PCC la “sospensione per verifica di conformità” per il periodo intercorrente fra l’emissione della fattura e l’effettiva resa del servizio che avviene in un periodo successivo a quello della fattura (es. fattura emessa 14/01/2026 con scadenza 31/03/2026 - servizio febbraio- sospenderla dal 14/01/2026 al 28/02/2026 e poi pagarla entro 30/03/2026) anche in considerazione di quanto previsto dall’art.4 comma 2 lett.c del D.Lgs 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui: “il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a tale momento”

Si precisa che il contratto di servizio non disciplina nulla allo stato attuale sulle modalità di pagamento e che lo stesso in accordo con il gestore potrebbe essere integrato con una specifica che stabilisce che la fatturazione potrà avvenire mensilmente anticipatamente con scadenza a 30 giorni dalla data di conclusione della prestazione. (circolare RGS 36/2024).

Risposta

l’Ente ha correttamente respinto la fattura con multiscadenza per mancata indicazione di impegno e determina di riferimento, come previsto dal Decreto 24 agosto 2020, n. 132 dove all’art. 1 sono elencate le cause tassative che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ora la società ne chiede la re-emissione (le fatture dovranno necessariamente essere comunque una per ciascun periodo).

La direttiva 2011/7/UE all’art. 4 paragrafo 6 prevede che “Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario”

Il testo del suddetto articolo della direttiva è stato integralmente recepito nella normativa nazionale, ovvero dal D. Lgs n. 231/2002 che all’articolo 4, comma 4, prevede che : “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (ndr 30 giorni), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

Inoltre, all’art. 4 c. 2 è previsto che: Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

….. omissis

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.

La circolare MEF n. 36 dell’8.11.2024 ad oggetto: “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, interviene, al punto 3, nel merito della questione.

Si osserva, in proposito, che: “considerato che la tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti la contabilizzazione dei documenti nei sistemi informativi sono essenziali per consentire al sistema PCC l’elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock di debiti commerciali, è necessario che le amministrazioni pubbliche procedano ad una corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture.

In tal senso, si rammenta che, in fase di utilizzo di tale funzionalità, sarà cura della singola Amministrazione individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:

…. omissis

  1. verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene);

Pertanto, la procedura di accertamento della conformità, ove prevista, deve avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni, a meno che le parti non concordino un diverso termine espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e sempreché ciò non sia gravemente iniquo ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2022.

La circolare prevede dunque che sia possibile “sospendere” il pagamento della fattura nel caso di presentazione di fattura in data antecedente alla prestazione del servizio.

Vediamo ora il caso concreto (lasciando perdere il mese di gennaio che ormai giunge a naturale scadenza)

1.fattura presentata ad esempio in data 27 gennaio relativa alle prestazioni che l’azienda eseguirà il mese di febbraio. Poiché la fattura è anticipata, il termine di pagamento è di 30 gg calcolati dal 1° marzo, perciò il 31 marzo, a norma dell’art. 4 c. 2 del D. Lgs. N. 231/2022. Il Comune registrerà la fattura e sospenderà il pagamento ai sensi della circolare MEF n. 36 dell’8.11.2024 punto 3 (fattispecie di sospensione n. 4) inserendo il periodo dal 27 gennaio al 1 marzo come sospensione per fattura anticipata)

2.fattura presentata ad esempio in data 27 gennaio relativa alle prestazioni che l’azienda eseguirà il mese di marzo. Poiché la fattura è anticipata, il termine di pagamento è di 30 gg calcolati dal 1° aprile, perciò il 1^ maggio, a norma dell’art. 4 c. 2 del D. Lgs. N. 231/2022. Il Comune registrerà la fattura e sospenderà il pagamento ai sensi della circolare MEF n. 36 dell’8.11.2024 punto 3 (fattispecie di sospensione n. 4) inserendo il periodo dal 27 gennaio al 1 aprile, come sospensione per fattura anticipata).

Sarà comunque necessario intervenire sul contratto di servizio non per modificare la scadenza delle fatture che resterebbe di 30 gg, ma per normare la possibilità dell’azienda di emettere fatture anticipate, a mio parere inserendo qualche limitazione, ad esempio, anticipo non superiore ai due mesi dalla regolare scadenza di fatturazione (perché dobbiamo ricordare che il Comune di norma inizia ad incassare la TARI a ridosso del termine del primo semestre, per cui di fatto già pagando le prime fatture regolarmente già effettua il pagamento con propria cassa non derivante dalla TARI).

Pertanto, la procedura di accertamento della conformità, ove prevista, deve avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni, a meno che le parti non concordino un diverso termine espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e sempreché ciò non sia gravemente iniquo ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2022.