Quesito

Relativamente a collaboratori occasionali non dipendenti del comune all’atto della corresponsione del compenso ISTAT deve essere liquidato tale importo al lordo o al netto dell’IRAP da versare all’erario.

Risposta

Principali disposizioni normative di riferimento:

- Art. 2222 Codice civile

- art. 67, co. 1, lett. l), TUIR

- art. 25, DPR 600/73

I compensi ISTAT liquidati ai collaboratori occasionali (come i rilevatori per i censimenti) sono

erogati dai Comuni tramite una ricevuta per prestazione occasionale (ex art. 2222 c.c.).

Il pagamento avviene a consuntivo, esclusivamente previa validazione dei questionari da parte

dell'ISTAT.

L’ISTAT assegna al Comune dei fondi che sono omnicomprensivi anche dell’IRAP, pertanto l’Ente dovrebbe scorporarli prima di assegnare i fondi lordi ai rilevatori.

I compensi erogati ai collaboratori esterni per le rilevazioni ISTAT, inquadrati come lavoratori

autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., costituiscono per i percipienti “reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente” ex art. 67, co. 1, lett. l), TUIR che, ai sensi dell’art. 25, DPR 600/73 sono assoggettati a ritenuta d’acconto IRPEF del 20%.

Pertanto non devono essere applicate altre ritenute.

E’ quindi palese che, per l’Ente locale, tali compensi, così come in generale quelli per “lavoro

autonomo occasionale”, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP – metodo retributivo (ambito istituzionale), per cui determinano una maggiore IRAP in capo al comune pari all’8,5% del compenso erogato.

Precisato ciò, e visto che le somme messe a disposizione dall’ISTAT sono onnicomprensive anche dell’IRAP in capo all’Ente, sarà possibile scomputare il compenso (lordo IRPEF) a favore del committente pari al totale delle somme riconosciute dall’ISTAT a titolo di IRAP (aliquota 8,50%) che rappresenta il carico di IRAP in capo al comune.