Quesito

Il nostro ente ha contratto un mutuo flessibile nel 2024, con inizio ammortamento 2027. Avendo un accantonamento a conto del bilancio 2025, un fondo generato dal 10% di alienazione aree si chiede se è possibile utilizzarlo per ridurre questo mutuo. Ad oggi non abbiamo utilizzato nessuna quota.

Risposta

L’art 56 bis del D.L. 69/2013 al comma 11 dispone che:” In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. “

Nel merito normativo, la recentissima Deliberazione n. 16/2026/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale per l’Emilia-Romagna osserva che:” Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi in subiecta materia che, in linea generale, dal quadro normativo così ricostruito emerge che, per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (v., in termini, Sezione regionale di controllo per la Puglia, del. n. 143/2023/PAR; v. altresì Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 85/2016/PAR, del. n. 81/2017/PAR, del. n. 293/2017/PAR; cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 24/2020/PAR e del. n. 110/2025/PAR). “

E ancora: “…..si tratta di entrate soggette a vincoli di destinazione derivanti in modo specifico dalla normativa richiamata, che prevede come prioritaria la finalità dell’estinzione anticipata dei mutui e, quindi, della riduzione dell’indebitamento dell’ente territoriale, di modo che, a fronte di tale valutazione del Legislatore, non residua invero, in capo all’ente locale stesso, alcun margine di discrezionalità (cfr. le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 85/2016/PAR, n. 81/2017/PAR e n. 293/2017/PAR; della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 32/2018/PAR; della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 143/2023/PAR)”

Ciò premesso, la normativa vigente impone l’accantonamento in avanzo di amministrazione vincolato delle entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio disponibile degli EE.LL nella misura del 10% e ne individua una destinazione specifica, che è quella della riduzione dell’indebitamento, da realizzare attraverso l’estinzione dei mutui in essere.

Il comune non ha indicato il quadro dei mutui in essere presso l’ente stesso, ha significato solo la volontà di procedere ad una estinzione “parziale” di un mutuo assunto nel 2024. È di tutta evidenza che in caso di più mutui, occorre che la scelta vada fatta in funzione dei costi connessi a ciascuno di essi. Se tuttavia l’Ente ha in essere solo il mutuo indicato, provvederà alla riduzione nei limiti delle risorse disponibili, con l’avvertenza che qualsiasi penale connessa alla riduzione anticipata dovrà essere spesata attraverso risorse correnti o applicazione di avanzo corrente destinato al finanziamento di spese non ripetibili dopo la verifica degli equilibri di bilancio.