Principali disposizioni normative di riferimento:
- art. 3 co 5 del DL 22/04/2023 n. 44, convertito con modifica dalla Legge 21/06/2023, n. 74
L’art. 3 comma 5 del DL 44/2023, prevede che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tali assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Per procedere alla stabilizzazione di 2 posti con 3 candidati aventi i requisiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DL 44/2023 (convertito in Legge 74/2023), l'Ente può scaglionare le assunzioni in base all'effettiva capacità di spesa. L'amministrazione deve aggiornare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per coprire il posto subito e programmare il secondo a partire da febbraio 2027.
Copertura del secondo posto (vacante da febbraio 2027):
La Legge prevede espressamente che le procedure di stabilizzazione straordinarie possano essere bandite e concluse fino al 31 dicembre 2026.
L'Ente ha due opzioni per gestire il secondo posto:
-Opzione 1 (Consigliata): Bandire un unico avviso pubblico entro il 31 dicembre 2026 per entrambi i posti. Nel bando deve essere specificato che il secondo posto sarà subordinato alla vacanza effettiva e alla capienza finanziaria futura (dal 1° febbraio 2027).
-Opzione 2: Bandire l'avviso per il primo posto adesso e un secondo avviso per il posto del pensionando, purché quest'ultimo venga pubblicato e chiuso improrogabilmente entro il 31 dicembre 2026.
In merito al vostro secondo quesito, l’eventuale elenco di idonei collocati in posizione successiva al secondo potrà essere utilizzato per la copertura di cessazioni che si dovessero verificare entro il 31.12.2026? La risposta è si è possibile, ma non è un atto automatico e dipende da come l'Ente ha strutturato il bando e la programmazione del PTFP. I punti chiave per la gestione della graduatoria nel corso del 2026 sono i seguenti:
- Scorrimento discrezionale: Lo scorrimento per coprire cessazioni successive non è un obbligo di legge ma una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione. L'idoneo vanta un'aspettativa e non un diritto soggettivo all'assunzione.
- Requisito dell'accordo: Se l'amministrazione decide di utilizzare l'elenco degli idonei per nuove assunzioni nel 2026, deve adottare un apposito atto amministrativo (es. delibera di giunta) che attesti la copertura finanziaria e la volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Da ricordare comunque che per le procedure concorsuali ordinarie e le stabilizzazioni, la legge prevede un limite al numero degli idonei collocabili in graduatoria (art. 35, comma 5-ter del Testo Unico sul Pubblico Impiego). Tuttavia, le procedure di stabilizzazione per il personale precario sono spesso esentate o regolate da decreti specifici che consentono di attingere all'elenco per i posti che si rendono vacanti.
Il punto fondamentale di questa norma è che con il comma 5 dell’articolo 3 si amplia la possibilità di stabilizzazione del personale precario. Esse possono essere effettuate fino a tutto il 2026 per coprire posti vacanti in dotazione organica, sulla base di un colloquio e degli esiti positivi della valutazione. I destinatari sono coloro che hanno a tale dato raggiunto una anzianità a tempo determinato di almeno 36 mesi con la stessa PA, che sono stati assunti con procedure concorsuali e sono in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 75/2017. Queste assunzioni sono finanziate dalle capacità assunzionali e non è richiesto un bilanciamento con assunzioni dall’esterno.