Principali disposizioni normative di riferimento:
- Artt. 30, 34 e 34bis D.Lgs. n.165/2001.
La mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
Tale istituto rappresenta uno strumento fondamentale ed efficiente di gestione del personale volto a coprire posti vacanti con personale già formato, dando priorità al personale pubblico rispetto a nuove assunzioni dall'esterno.
In aggiunta, ai sensi e per gli effetti di all’art. 34bis, c.1, del D.Lgs. n.165/2001, prima di avviare nuove procedure di assunzione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi di cui all’art.34, c.2-3, del D.Lgs. n.165/2001 i requisiti dei posti vacanti destinati a essere coperti tramite concorso, al fine di consentire l’assegnazione dello stesso personale in disponibilità o in sovrannumero.
In merito alla disciplina transitoria, il D.L. n.202/2024, a seguito di conversione, ha recepito un emendamento volto a prorogare di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2025) la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni.
Oltremodo, l’art.30, c.2bis, del D.lgs. n.165/2001 introdotto dal D.L. 25/2025, ha previsto una revisione organica della disciplina del rapporto tra mobilità volontaria e procedure concorsuali, limitando, di fatto, al 15% delle facoltà assunzionali l'ambito di applicazione del principio che subordina l'espletamento dei concorsi al previo ricorso alla medesima mobilità volontaria.
In ogni caso, tale previsione per le pubbliche amministrazioni di riservare alla mobilità volontaria una percentuale delle proprie facoltà assunzionali scatterà solamente a decorrere dall’1/01/2026.
In relazione e per effetto di quanto premesso, nel corso dell’anno 2025, fatta salva la successiva osservanza dei vincoli assunzionali e della compatibilità finanziaria, il Comune non è tenuto ad effettuare la preventiva comunicazione prevista dall’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 per l’avvio di una procedura di mobilità volontaria, in quanto quest’ultima è istituto di reclutamento interno alla PA, già di per sé non soggetto a tali obblighi, e la normativa transitoria dedotta (D.L. 202/2024 e D.L. 25/2025) ha introdotto esplicite deroghe in relazione a tali adempimenti nell’anno corrente.