Principali disposizioni normative e contrattuali di riferimento:
- Art.52, c.1bis, D.Lgs.n.165/2001;
- Art. 23, c.2, D.Lgs. n.50/2009;
- Artt. 7, c.4, lett. c), e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.52, c.1bis, del D.Lgs. n.165/2001, le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego rappresentano degli avanzamenti stipendiali all’interno della medesima area professionale “con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività”, nonché, in relazione “alla qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.
Nel disciplinare i limiti alle progressioni economiche orizzontali, l’art. 23, c.2, del D. Lgs. n.150/2009 stabilisce che le stesse debbano essere attribuite “in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti”, riconosciuta come non superiore al 50% degli aventi diritto.
Per prassi giurisprudenziale ed applicativa, la corretta individuazione della platea degli “aventi diritto” non coincide con i soli dipendenti che presentano domanda, bensì, con tutti i lavoratori in forza che, alla data di avvio della procedura, risultano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti ex art. 14, c.2, lett. a), del CCNL Comparto Funzioni Locali e dalla disciplina integrativa e che non abbiano già beneficiato della progressione negli ultimi 3 anni (salvo diverso periodo temporale stabilito dalla contrattazione integrativa).
Conseguentemente, la percentuale massima del 50% degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale andrà calcolata sull’intera platea potenziale dei dipendenti astrattamente legittimati a concorrere, a prescindere dalla presentazione o meno della domanda di partecipazione.
In aggiunta ed a livello generale, i requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione alle progressioni economiche orizzontali sono stabiliti dall’art.14 del CCNL di settore applicato e non possono essere predeterminati dall’Ente, se non tramite gli spazi consentiti alla contrattazione integrativa.
In relazione e per effetto di quanto premesso, ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l’Ente dovrà considerare una platea di beneficiari oggettivamente determinata all’interno dell’area interessata e considerata non in riferimento ai lavoratori che presenteranno apposita domanda, bensì, in relazione a tutti i dipendenti in forza che, alla data di avvio della procedura, risultano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti ex art. 14, c.2, lett. a), del CCNL Comparto Funzioni Locali e dalla disciplina integrativa.