Quesito

“Alla luce dell’art. 23, c.2, del D. Lgs. 150/2009, laddove si prevede che le progressioni orizzontali debbano essere limitate ad una quota ristretta di dipendenti nel massimo del 50% degli aventi diritto, si richiede di sapere chi debba essere incluso negli aventi diritto:

- i dipendenti che hanno presentato domanda, ovvero

- tutti coloro (quindi anche chi non ha presentato domanda) che hanno i requisiti e non hanno beneficiato della progressione negli ultimi due anni?

In relazione a quanto premesso, l'Ente ha facoltà di limitare la quota solo a chi ha i requisiti di partecipazione alla procedura, conteggiati per ogni singola categoria sul computo delle domande presentate?”

Risposta

Principali disposizioni normative e contrattuali di riferimento:

  • Art.52, c.1bis, D.Lgs.n.165/2001;
  • Art. 23, c.2, D.Lgs. n.50/2009;
  • Artt. 7, c.4, lett. c), e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.52, c.1bis, del D.Lgs. n.165/2001, le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego rappresentano degli avanzamenti stipendiali all’interno della medesima area professionale “con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività”, nonché, in relazione “alla qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.

Nel disciplinare i limiti alle progressioni economiche orizzontali, l’art. 23, c.2, del D. Lgs. n.150/2009 stabilisce che le stesse debbano essere attribuite “in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti”, riconosciuta come non superiore al 50% degli aventi diritto.

Per prassi giurisprudenziale ed applicativa, la corretta individuazione della platea degli “aventi diritto” non coincide con i soli dipendenti che presentano domanda, bensì, con tutti i lavoratori in forza che, alla data di avvio della procedura, risultano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti ex art. 14, c.2, lett. a), del CCNL Comparto Funzioni Locali e dalla disciplina integrativa e che non abbiano già beneficiato della progressione negli ultimi 3 anni (salvo diverso periodo temporale stabilito dalla contrattazione integrativa).

Conseguentemente, la percentuale massima del 50% degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale andrà calcolata sull’intera platea potenziale dei dipendenti astrattamente legittimati a concorrere, a prescindere dalla presentazione o meno della domanda di partecipazione.

In aggiunta ed a livello generale, i requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione alle progressioni economiche orizzontali sono stabiliti dall’art.14 del CCNL di settore applicato e non possono essere predeterminati dall’Ente, se non tramite gli spazi consentiti alla contrattazione integrativa.

In relazione e per effetto di quanto premesso, ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l’Ente dovrà considerare una platea di beneficiari oggettivamente determinata all’interno dell’area interessata e considerata non in riferimento ai lavoratori che presenteranno apposita domanda, bensì, in relazione a tutti i dipendenti in forza che, alla data di avvio della procedura, risultano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti ex art. 14, c.2, lett. a), del CCNL Comparto Funzioni Locali e dalla disciplina integrativa.