Quesito

“In relazione ad una richiesta di permessi ex L. n.104/1992 da parte di un dipendente comunale, si richiede se la documentazione presentata ed allegata sia completa o debba essere integrata.

In aggiunta, nel mese di gennaio, il dipendente ha usufruito di n.3 giorni di permesso attraverso semplice richiesta tramite il programma che gestisce le presenze/assenze del personale.

E’ sufficiente tale procedura o si necessita di apposita istanza all’ufficio personale con documentazione giustificativa?

Esiste una tempistica da rispettare?

Inoltre, il Comune ha degli obblighi in materia di controllo?

Oltre alla comunicazione annuale delle assenze presso il portale del Ministero, sono necessarie altre comunicazioni?

La spesa rimane a carico del Comune o è necessario rendicontarla a qualche Ente?”.

Risposta

Principali disposizioni normative di riferimento:
• Artt. 3, c.3, e 33, c.3, L.n.104/1992.

La Legge n.104 del 1992 rappresenta la fonte di riferimento in materia di assistenza, integrazione sociale e riguardo i diritti delle persone con disabilità.

Tale normativa prevede diverse tipologie di agevolazioni e tutele, differenziate in base alla gravità della disabilità ed al ruolo del lavoratore (se disabile o caregiver).

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 3, c.3, e 33, c.3, della L. n.104/1992, “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (frazionabili in ore) coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (…)”.

Requisito essenziale e primario ai fini della richiesta dei detti permessi è il possesso del verbale definitivo della Commissione Medica ASL/INPS, in cui si attesti esplicitamente lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c.3, della Legge 104/1992, ovvero, di un certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista della ASL nella patologia denunciata, valido fino all'accertamento definitivo della Commissione.

La domanda deve essere presentata all’ufficio del personale dell’Amministrazione, che assume valore di autocertificazione, allegando un documento di identità valido e dichiarando i dati anagrafici della persona assistita, il grado di parentela o affinità, nonché l’impegno a prestare effettivamente l’assistenza e a comunicare ogni variazione utile.

Oltremodo, sarà necessario allegare il verbale della commissione medica che ha accertato la condizione di “handicap grave”, il certificato medico da cui risulti la patologia invalidante, nonché ogni documentazione o dichiarazioni sostitutive idonee che certifichino la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Se l'assistito risiede in un Comune distante più di 150 km dal lavoratore, quest'ultimo deve produrre titoli di viaggio (biglietti treno/aereo, pedaggio autostradale) o altra documentazione idonea che provi il raggiungimento del luogo.

Per la fruizione, i dipendenti pubblici sono tenuti a presentare una programmazione dei giorni o delle ore di permesso con congruo anticipo, solitamente all'inizio di ogni mese, al fine di consentire l'organizzazione del servizio.

In casi di urgenza, tuttavia, la domanda può essere presentata anche a breve termine, previa, comunque, preventiva informazione al datore di lavoro.

In linea generale, in qualità di datore di lavoro pubblico, il Comune ha precisi obblighi e poteri di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni al fine di garantire che i benefici legislativi siano utilizzati correttamente per l'effettiva tutela del disabile e non gravino indebitamente sulla spesa pubblica.

La fruizione di tali agevolazioni comporta un onere diretto per il Comune e rappresenta un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l'effettiva tutela del disabile.

Infatti, durante le giornate o le ore di permesso, al dipendente spetta l'intera retribuzione che sarà anticipata dall’Ente e recuperata successivamente tramite il flusso contributivo Uniemens.

In ragione e per effetto di quanto premesso ed in linea generale, attesa anche la Sentenza del Tribunale di Castrovillari, la documentazione allegata può ritenersi esaustiva per la concessione dei permessi di cui alla L.n.104/1992, anche se sarebbe opportuna una integrazione con la documentazione medica attestante le disabilità gravi.

La procedura ai fini della richiesta dei permessi, nonché eventuali tempistiche di preavviso, non sono precisate dalla normativa e dal CCNL di settore, ma potrebbero essere dedotte all’interno di appositi regolamenti interni.

In ogni caso, salvo un congruo preavviso, non sono necessarie formule o istanze particolari.

Infine, il Comune non è sottoposto a particolari obblighi o controlli, ma ha l’onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ed è onerato dei relativi costi.