Quesito

“Si richiede se, attesi la sospensione dei pagamenti di alcune fatture a favore di un fornitore a seguito della verifica di DURC irregolare nell’anno 2019 e la dichiarata liquidazione giudiziale dell’impresa XX S.r.l. in data 16/04/2024, l’erogazione degli stessi debba essere effettuata direttamente alla liquidazione giudiziale tramite la curatrice, ovvero a favore dell’INPS in sostituzione del creditore”.

Risposta

Principale disposizione normativa di riferimento:

  • Art. 144 D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. (ex art. 44 Legge Fallimentare).

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144 del D.Lgs. n. 14/2019 (precedentemente all’art.44 della Legge Fallimentare) “gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori” e devono essere “acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura”. In relazione alla disposizione precitata, pertanto, al fine di cristallizzarne il patrimonio, viene prevista la declaratoria di inefficacia per tutti gli atti ed i pagamenti eseguiti o ricevuti dal debitore successivamente alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, con l’effetto che tutte le utilità percepite dal liquidato in conseguenza di tali atti risultano acquisite dalla procedura di liquidazione.

Oltretutto, “nell'alveo dei pagamenti inefficaci rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito o liquidato”. Infatti, in attuazione dei principi della “par condicio creditorum” e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, “le ragioni di tutti i creditori - nessuno escluso - vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione del patrimonio del fallito (o liquidato) da parte del curatore, sicché nessuna interferenza del fallito (o del liquidato) è ammissibile, dato che essa vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità”. In questa cornice, rientrano, pertanto, nell’inefficacia e sono comunque idonei ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato “anche i pagamenti relativi a debiti di imposta o contributivi operati in favore dell'erario” (vedasi ex multis, Corte Cass., Sentenza n.16958/2021).

In relazione e per effetto di quanto premesso, alla luce dell’art. 144 del D.Lgs. n.14/2019 e dei principi dedotti, in accordo con quanto dichiarato dalla curatrice, Dott.ssa M.C., e dal legale della liquidazione giudiziale dell’impresa Le XX S.r.L., Avv. M.P., si ritiene che anche i crediti di cui si tratta debbano soggiacere a sottostare alle procedure ed agli accertamenti interni della procedura concorsuale, in quanto comunque incidenti sul patrimonio del soggetto liquidato.

Ciò posto, anche se in materia di appalti pubblici ed in caso di irregolarità del DURC si legittima la stazione appaltante a trattenere e versare quanto dovuto agli enti previdenziali ed assicurativi (quali l’INPS), a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale dell’impresa XX S.r.l., dovrà ritenersi prevalente la normativa fallimentare ed i crediti dovuti dal Comune in questione dovranno essere versati alla liquidazione giudiziale come richiesto nelle missive a mezzo Pec ricevute in data 21/08/2024 ed il 31/03/2025.