Visti:
-l’art. 1, comma 87, L. 549/1995;
-l’art. 107, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
-l’art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000;
-l’art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
-l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000.
Per quanto concerne la firma a stampa l’articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 stabilisce che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.”.
L’articolo 107 del TUEL disciplina la ripartizione di competenze tra organi politici e gestionali. In particolare, il comma 2 stabilisce che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”. Il successivo comma 3, definisce che sono attribuiti ai dirigenti (o, nei Comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi) “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi” ivi compresi gli accertamenti dei tributi.
Nei Comuni privi di figure dirigenziali, come il Comune in questione, l’articolo 109, comma 2, del TUEL prevede che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”. Tale disposizione consente quindi alla Giunta comunale di nominare formalmente i funzionari responsabili dei servizi (tra cui il responsabile del tributo), ai quali spettano le competenze gestionali e la firma degli atti di accertamento.
Ne consegue che, per gli atti di accertamento IMU e TARI prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la validità formale è pienamente garantita qualora:
- sia identificabile il soggetto autore dell’atto, ossia il funzionario responsabile del tributo nominato con delibera di Giunta;
- l’atto rechi in modo chiaro l’indicazione a stampa del nominativo e della qualifica del funzionario;
- il sistema informativo assicuri la tracciabilità, integrità e immodificabilità del documento.
Nel Comune in esame, ente privo di dirigenti, la competenza alla sottoscrizione e all’adozione degli atti di gestione tributaria spetta ai funzionari responsabili dei servizi, nominati con delibera della Giunta comunale. La delibera di nomina costituisce dunque titolo legittimante per l’adozione e la sottoscrizione (anche in forma automatizzata) degli atti di accertamento.
L’esercizio di eventuali poteri gestionali da parte del Sindaco o degli Assessori non può essere fondato sulla prerogativa sindacale prevista dall’articolo 50, comma 10, del TUEL, il quale prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.” Tale disposizione riguarda la validità degli atti adottati in forma automatizzata e non attribuisce competenze gestionali dirette agli organi politici. Eventuali funzioni di natura gestionale possono essere conferite solo nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 107 e 109 del TUEL, mediante provvedimento formale e motivato, o attraverso atti di natura regolamentare adottati dalla Giunta comunale.
Trattandosi di una materia che incide sull’assetto organizzativo dell’Ente, ogni modifica interna che comporti l’attribuzione di poteri gestionali agli organi politici deve essere espressa, formale e inequivoca, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Alla luce di quanto appena esposto si ritiene che non sia necessario che la Giunta comunale o il Segretario adottino un provvedimento ulteriore per autorizzare la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo, l’importante è che sia identificabile l’autore dell’atto e vi sia l’indicazione a stampa del nominativo e la sua qualifica.