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Acquisto di partecipazioni: per gli oneri motivazionali non basta il richiamo per relationem ad altri provvedimenti

Nell’ambito dei controlli ad essa affidati dai co. 3 e 4 dell’art. 5 del TUSP, la Corte dei conti Marche, con le deliberazioni dalla n. 53 alla n. 85/2023/PASP, ha rilevato carenze in merito agli oneri motivazionali riportati nelle delibere di alcune Amministrazioni inerenti un’operazione di acquisizione di quote di partecipazione indirette in una New Co, ancora da costituirsi, ma già affidataria di servizi in forza di un provvedimento emanato dall’Autorità d’Ambito per il territorio di riferimento.

In particolare la Sezione sottolinea come tali atti riportino semplici prese d’atto della documentazione e delle motivazioni già elaborati in altra sede dalla suddetta Autorità d’Ambito, apparendo dunque sprovviste “di un autonomo apprezzamento in merito alle circostanze legittimanti l’operazione societaria” in quanto non esprimono “alcuna effettiva volontà decisionale nel senso dell’adozione dello strumento societario”. In tal senso i giudici ricordano che “anche la motivazione cd. per relationem dell’atto consiliare rispetto ad altro provvedimento in esso citato (…), non dovrebbe limitarsi alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma esplicitare, sia pure in via sintetica, i contenuti rilevanti ai fini della decisione di modo che gli stessi siano oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Ente procedente.”. Infatti, seppur “vi fossero limitati margini di discrezionalità” per le deliberazioni approvate dagli Enti, la mancanza delle citate informazioni impatta negativamente sul controllo che la Corte è tenuta ad operare sulla base dell’art. 5 del TUSP, non consentendo alla stessa “di esprimere una valutazione di conformità sul punto”.

Rispetto ai richiami operati dalle deliberazioni alle analisi presenti negli atti adottati dall’Autorità, con riferimento alle motivazioni di sostenibilità finanziaria e convenienza economica, la Sezione ha ricordato “come tali valutazioni non possano, in ogni caso, sollevare l’amministrazione procedente dal suo specifico e peculiare obbligo istituzionale di vagliare la congruità e la convenienza economico-finanziaria dell’operazione, sia in considerazione delle risorse pubbliche utilizzate per l’acquisizione societaria e per il successivo affidamento del servizio, sia in considerazione delle ricadute sulla collettività amministrata delle scelte gestionali effettuate”; difatti, continua la Sezione, non può “ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte delle amministrazioni comunali interessate, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che l’Autorità d’ambito decida di affidargli il servizio, così rischiando di pretermettere, in via pressoché sistematica, una concreta valutazione delle possibilità di assegnazione, tramite gara pubblica, di servizi potenzialmente contendibili sul mercato”.