Acquisto partecipate: richiamati Sindaco, Segretario e Notaio per mancata richiesta di parere preventivo
La Corte dei conti Emilia-Romagna, con delibera 65/2026/PAR, ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere di un Comune circa l’avvenuto acquisto di partecipazione a una comunità energetica rinnovabile (CER), censurando soprattutto la mancata trasmissione preventiva dell’atto ex art. 5 del D.lgs. 175/2016.
Secondo la Sezione, la violazione non è solo formale ma “onera il Comune, nella sua declinazione istituzionale e organizzativa, vale a dire il Sindaco, organo responsabile dell’amministrazione del Comune (art. 50 T.U.E.L) ed il Segretario comunale nell’esercizio delle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e di controllo generale dello svolgimento delle funzioni dei dirigenti (art. 97 T.U.E.L.), a valutare l’adeguatezza dei processi interni di formazione della volontà dell’Ente sotto il profilo della coerenza con il buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.”
La Corte ha inoltre evidenziato profili critici anche sulla condotta del Notaio che ha “rogato l’atto di costituzione della Società in parola non accertando, per ciò che concerne il Comune, il rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n.175/2016 sotto il profilo del necessario compimento degli atti della Pubblica amministrazione”, disponendo la trasmissione della decisione anche al Consiglio Notarile competente, per le eventuali valutazioni disciplinari.
La pronuncia ribadisce dunque che il parere della magistratura contabile sull'acquisto di partecipazioni societarie, anche nel caso delle CER, deve avvenire necessariamente in via preventiva e non può essere sanato ex post, atteso che, una volta formalizzato l'acquisto, la vicenda rientra nell’ambito di altre funzioni della Corte.