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Acquisto partecipate: non basta l’atto gestorio

La Corte dei conti Emilia Romagna, con delibera n. 67/2026/PASP, ha dichiarato inammissibile una richiesta di parere preventivo ex art. 5 del D.lgs. 175/2016, chiarendo che, quando l’acquisto avviene tramite una partecipata, non è sufficiente il provvedimento dell’organo amministrativo in assenza del necessario atto di indirizzo dell’organo collegiale.

Nel caso esaminato l’acquisto di una partecipazione da parte di una ASP era stato disposto esclusivamente dall’Amministratore unico. Tuttavia la Sezione ha ricordato che la normativa fa riferimento al concetto di “atto deliberativo”, espressione quindi della “decisione di un organo collegiale”, precisando quindi che "il provvedimento dell’Amministratore unico - tra le cui attribuzioni, secondo le previsioni statutarie, vi è quella di dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea dei soci - debba essere preceduto da un atto di indirizzo dell’Assemblea e che sia quest’ultimo atto che debba essere sottoposto al vaglio della Sezione per le finalità di cui all’art. 5, c. 3 e 4, del T.U.S.P., unitamente al susseguente provvedimento dell’organo amministrativo”.