← Indietro

Acquisto di partecipazioni da parte di società quotate: i soci devono rispettare i precetti del TUSP

Con sentenza n. 128 /2026, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Veneto si è pronunciato in merito a due importanti temi:

- l’interpretazione dell’art. 1, co. 5 del D.lgs. 175/2016 (TUSP) in relazione agli oneri fissati dal Testo Unico in capo alle Amministrazioni;

- la profondità della giurisdizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) in caso di violazione del disposto ex art. 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.

IL CASO

La fattispecie concreta si concentra sulle attività poste in essere da una società quotata in house providing operante nell’ambito del SII che, tramite una propria controllata, ha proceduto all’acquisto delle quote di un’ulteriore società attiva nel medesimo ambito.

L’Autorità, nel valutare la suddetta operazione, ha rilevato l’insussistenza di alcun atto deliberatorio da parte delle numerose Amministrazioni socie legato all’operazione stessa, contestando pertanto la violazione operata dai soci del D.lgs. 175/2016 e, in particolare, degli artt. 5, 7 e 8 del decreto.

I riscontri a tale contestazione sono pervenuti in modo parziale: alcuni soci non hanno fornito alcuna risposta, mentre la maggior parte hanno “adottato un atto di riscontro negativo … confermando la propria intenzione di non assumere le deliberazioni di approvazione dell’operazione in oggetto”, comportando la necessità di un ulteriore ricorso da parte dell’Autorità nei confronti di tutti gli Enti soci.

Congiuntamente alla società oggetto di scrutinio, le Amministrazioni richiamate in causa hanno dichiarato che gli artt. 5, 7 e 8 del decreto “non risulterebbero espressamente applicabili alle società quotate, quindi sarebbero ad esse estranee, in forza della clausola generale prevista dall’art. 1, comma 5” inquadrando, comunque, l’azione come “una mera attività di organizzazione interna” e contestando l’inammissibilità di quanto segnalato da AGCM per “difetto di legittimazione, perché A.G.C.M., con il rimedio straordinario ex art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, non potrebbe lamentare vizi diversi da quello di violazione dell’interesse pubblico della concorrenza”.

LE CONCLUSIONI

Il TAR, dopo l’apposita istruttoria, ha dichiarato che “devono ritenersi infondate le succitate eccezioni di inammissibilità”, aderendo al ricorso proposto dall’Autorità Garante sul mancato rispetto della normativa ex TUSP.

La giurisdizione in capo all’Autorità viene confermata “Poiché l’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 consente a A.G.C.M. di impugnare avanti al Giudice amministrativo la delibera comunale di cui si discute (qualora effettivamente adottata)” e, in tal senso, “deve ritenersi che la stessa disposizione autorizzi l’Autorità a promuovere anche un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune, a fronte dell’inadempimento di uno specifico obbligo di legge posto a tutela della concorrenza … Diversamente, l’Ente rimarrebbe libero di scegliere se adempiere all’obbligo di legge di emettere la delibera analiticamente motivata … oppure se sottrarsi ai predetti controlli semplicemente non adottando la delibera: il che sarebbe inammissibile, perché la tutela della concorrenza e del libero mercato non può dipendere dall’arbitrio dell’ente comunale interessato, trattandosi di un preminente interesse pubblico nazionale ed eurounitario”.

Parallelamente, il Tribunale conferma la visione di AGCM relativamente all’art. 1, co. 5 del TUSP, ovvero che “la disposizione avrebbe una portata limitata alle sole norme del T.U.S.P. che hanno come destinatarie le società, non potendo incidere in alcuna misura sull’applicabilità delle disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni, benché socie di società quotate”. Operando un’interpretazione letterale di tale norma si rileva infatti una “formulazione linguistica … univoca nel senso di ritenere che le disposizioni del T.U.S.P. “si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate” … Tant’è che nell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le medesime amministrazioni non trovano affatto menzione. … Ne deriva che la natura della società a partecipazione pubblica non può incidere sull’applicabilità delle norme del T.U.S.P. alle pubbliche amministrazioni socie, le quali rimangono soggette agli obblighi ivi previsti anche ove partecipino a società quotate.”.

In tal senso “deve ritenersi che, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., quando una pubblica amministrazione acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta, è tenuta ad assolvere agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., con trasmissione della relativa delibera all’A.G.C.M. e alla Corte dei Conti, ancorché detta partecipazione sia stata acquisita per il tramite di una propria società quotata.

Ciò perché le pubbliche amministrazioni possono essere socie, anche indirette, di società di capitali, di diritto comune o quotate, solo se e nella misura in cui dimostrino in modo analitico che tale partecipazione azionaria sia lo strumento necessario e conveniente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. … L’obbligo delle pubbliche amministrazioni socie di una società quotata di assumere una specifica delibera per l’acquisto indiretto di partecipazioni in una società già costituita s’impone a maggior ragione nel caso in cui detto acquisto sia perfezionato da una società in house.

Ne consegue che, i Comuni inadempienti dovranno conformarsi alle richeste dall’AGCM “mediante l’adozione … dell’atto deliberativo di approvazione dell’operazione di acquisizione societaria in rilievo, analiticamente motivato in conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del T.U.S.P., con successiva trasmissione dello stesso ad A.G.C.M., come disposto dal comma 3 del medesimo art. 5 del T.U.S.P.”.