← Indietro

Controllo pubblico: l’interesse pubblico prevale sullo strumento societario

Nella delibera n. 72/2026/VSGO la Corte dei conti Emilia-Romagna è tornata sul tema del controllo pubblico nelle società partecipate, ponendo al centro della questione non tanto l’aspetto formale della governance quanto più la tutela dell’interesse pubblico sotteso alla scelta partecipativa dell’Ente.

La Sezione evidenzia in particolare come il fine pubblico sia “un elemento strutturale della causa societaria e della concreta attività declinata nell’oggetto sociale: è l’interesse pubblico (declinato in forme, intensità e contenuti diversi) trasfuso nella società a partecipazione pubblica.”

Per la Corte l'utilizzo dello strumento societario non può alterare la natura dell'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione: “Una cosa è l’interesse che l’ente deve istituzionalmente realizzare; un’altra cosa è lo strumento gestionale attraverso il quale tale interesse viene perseguito”. Tale interesse, se ripartito tra più soggetti pubblici, anche in senso maggioritario, può manifestarsi con sfaccettature diverse, in ragione delle singole collettività di riferimento, ma è difficile pensare che risulti così frammentato e dissonante da giustificarne una scomposizione in unità autonome e confliggenti, con conseguente disallineamento d'azione tra gli enti pubblici soci. Ne discende, per la Corte, la doverosità per gli enti soci di individuare appositi meccanismi di coordinamento.

Secondo i Magistrati, è dunque l’interesse pubblico, e non lo strumento societario, a rappresentare il “collante funzionale” tra amministrazione e impresa pubblica: il parametro attraverso cui valutare la legittimità delle scelte partecipative, l'effettivo esercizio delle prerogative degli enti soci nonché gli eventuali tentativi di elusione dei vincoli pubblicistici attraverso lo schermo societario.