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Presunzione di controllo pubblico e comportamenti concludenti: le indicazioni della Corte dei conti

Con deliberazione n. 38/2026/VSGO, la Corte dei conti Emilia-Romagna ha rivisto gli step che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato le modalità di interpretazione del concetto di “controllo pubblico”.

Richiamando la precedente deliberazione della medesima Corte, n. 163/2025/PAR, ha ribadito come, ad oggi, la Sezione emiliana propende “con riferimento alle società partecipate maggioritariamente da enti pubblici” alla “definizione del controllo pubblico aderente “…alla tesi “sostanzialistica” che considera la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario dalla cui partecipazione maggioritaria si ritiene soddisfatto l’art. 2359 n. 1 c.c. che pone una presunzione semplice di controllo pubblico”.

Nel caso di sussistenza di compagine privata minoritaria, tale presunzione può essere superata dalla parte privata “operando un’inversione dell’onere della prova”, ovvero “fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione” relativa al controllo attribuito ai privati, dando in essa “conto della compatibilità di tale assetto di governance con il perseguimento in concreto dell’interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto, la legittimità, la partecipazione al capitale di rischio”.

Rimane comunque “irrilevante l’assenza di patti parasociali o di vincoli statutari” ai fini dell’inquadramento della nozione di “controllo pubblico” poiché “l’elemento imprescindibile per affermare il carattere congiunto del controllo” è rappresentato dalla concentrazione che “non si esprime solo attraverso un patto parasociale espresso, ben essendo possibili – proprio in ragione di una verifica sostanziale – forme tacite o ottenute mediante comportamenti concludenti” ricorrendo, nella verifica, “non solo alle prove dirette ma anche alle prove indirette e, in particolare ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione … (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. N. 436 del 2026)”.

In merito a quest’ultimo passaggio indicato dal Consiglio di Stato, la Corte emiliana specifica che non risulta “sempre e comunque necessario, pur a fronte della compresenza societaria maggioritaria della Parte pubblica, che il concerto “pubblicistico debba essere provato unicamente da comportamenti concludenti” in quanto l’impostazione del Consiglio risulta strettamente collegata al caso concretamente analizzato dallo stesso, “essendo, nel caso specifico, sufficiente la prova indiretta del comportamento comune del gruppo (pubblico)”, ovvero dalle scelte deliberative unanimi analizzate per tale fattispecie, a definire la sussistenza di controllo pubblico.