Crisi di impresa di società pubblica, indicazioni Corte Conti
La Corte Conti Emilia Romagna, con Delibera n. 54 del 13 maggio 2026 ha fornito rilevanti indicazioni in materia di crisi di impresa di società pubblica.
La Sezione, in merito ad una richiesta, ex art. 7, c. 8, L. n. 131/2003, del Comm. straordinario del Comune, che pone 3 quesiti sull’interpretazione delle norme del TUSP in merito al piano di ristrutturazione e risanamento aziendale previsti dall’art. 14, c. 4 e 5 del TUSP e alla gestione delle perdite di una società, ne ha dichiarato l’inammissibilità oggettiva in quanto sottendono a valutazioni specifiche attinenti la concreta attività gestionale ed amministrativa, di esclusiva competenza dell’Ente, in merito alla situazione di una specifica Società.
La Sezione ha riformulato i quesiti come segue:
1 “se “il piano di ristrutturazione aziendale” che deve comprovare “la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, ai sensi dell’art. 14 c.4 del TUSP, e il “piano di risanamento” per “il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni” di cui al c. 5 del medesimo articolo del TUSP, sono assorbibili in un unico documento che dimostri in maniera solida i presupposti del ripristino strutturale dell’equilibrio economico – patrimoniale e finanziario anche alla luce dei contenuti del documento CNDCEC “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII” del giugno 2023”;
2 “se il “piano di ristrutturazione aziendale” e/o “piano di risanamento” costituiscono, unitamente ad un piano industriale di supporto, i presupposti indispensabili per provvedere all’eventuale copertura della perdita di una società.”
3 “se, nell’ambito di una eventuale operazione di ristrutturazione di una società, qualora uno o più soci decidessero di recedere, l’Ente può farsi carico della perdita anche per i soci recedenti attraverso una ricostituzione del capitale sociale dimostrando anche in forza del “piano di ristrutturazione aziendale” e/o “piano di risanamento” i presupposti previsti dall’articolo 5 c. 1 del TUSP.”
La Sezione Emilia Romagna ha espresso il proprio orientamento nei seguenti termini generali ed astratti:
1.il piano di ristrutturazione aziendale di cui all’art. 14, c. 5 del TUSP e il piano di risanamento di cui all’art. 14, c. 2 e 4 del TUSP sono assorbibili in un unico documento che deve sia comprovare la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, sia contemplare il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
2.nel caso in cui emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, è presupposto indispensabile per provvedere all’eventuale copertura della perdita della società. Nel caso in cui la perdita sia stata registrata per tre esercizi consecutivi o che siano state utilizzate riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, il piano di risanamento dovrà: contemplare convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti; prevedere il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni; essere approvato dall’Autorità di regolazione di settore, ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5 del TUSP”
3.non si ritiene conforme ai criteri di efficienza, razionalità economica e tutela delle finanze pubbliche l’accollo, da parte di uno degli enti soci, dell’ulteriore perdita corrispondente alla quota di partecipazione detenuta dagli altri soci recedenti, anche in considerazione del chiaro tenore letterale della disposizione di cui all’art. 21, c. 3 bis del TUSP che consente alle pubbliche amministrazioni locali partecipanti ad una società di procedere al ripiano delle perdite subite dalla società con le somme accantonate ai sensi del c.1 (e quindi) nei limiti della loro quota di partecipazione.”