Il consigliere comunale non può essere amministratore della società partecipata dallo stesso ente locale
ANAC con Delibera n. 172 del 6 maggio 2026 ha rilevato ipotesi di inconferibilità dell’incarico di vicepresidente nell’ambito di società partecipata da ente locale di cui lo stesso amministratore faceva parte in qualità di consigliere.
Nella descritta situazione e, cioè, nel conferimento di un incarico di governo societario (vicepresidente del CdA) di un ente di diritto privato (in controllo pubblico) incaricato della gestione di un servizio pubblico locale (omissis spa) ad un componente di organo di indirizzo politico dell’ente competente alla sua organizzazione ed erogazione (Provincia/Comune di omissis), risulta violato il divieto recato dall’art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 201 del 2022, che dispone: “Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; (...) 5. Le inconferibilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati”