Controlli sui contributi pubblici alle società, pubblicato il DPCM
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 marzo 2026, n. 84 “Regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
La norma applicata dispone:
857.Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
858.A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma 857 del presente articolo. Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.
Il DPCM dispone che si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
a) sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché' di quelli erogati, oltre che alle predette società quotate e loro controllate, agli enti del terzo settore disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, nonché' a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato. Conseguentemente alle società, alle organizzazioni e agli enti esclusi ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b) sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
Il decreto si applica ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.