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Fondo perdite partecipate: l’accantonamento discrezionale non rispetta le disposizioni del TUSP

Un Ente locale è stato ammonito dalla Corte dei Conti Puglia per aver operato erroneamente l’accantonamento al Fondo perdite partecipate. Con la delibera n. 67/2026/VSG, la Magistratura contabile pugliese ha sollevato perplessità in merito a due principali profili sul tema:

- da una parte l’accantonamento operato di anno in anno sostanzialmente in misura fissa, senza tener conto della variabilità dei risultati d’esercizio negativi conseguiti dalla partecipata e contravvenendo pertanto al disposto dell’art. 21 del D.lgs. 175/2016 nonché alle indicazioni fornite dall’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 concernente il principio applicato della contabilità finanziaria;

- dall’altra l’accantonamento che si è continuato ad operare nonostante la partecipata in oggetto fosse stata posta in liquidazione, anche in questo caso contravvenendo quindi al disposto dell’art. 21 del D.lgs. 175/2016.

In merito al primo punto, la Sezione, richiamando quanto già affermato dalla Sezione per la Basilicata con deliberazione n. 110/2025/PRSP, ha ribadito che “gli accantonamenti per perdite da società partecipate devono seguire rigorosamente quanto disposto dall’art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016”, il quale prevede per le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria di accantonare “nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”. Sul tema, anche l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 “prescrive una stretta correlazione tra l’importo accantonato e le perdite effettivamente registrate dalla partecipata, ponendosi tale accantonamento in posizione di protezione nei confronti del patrimonio dell’ente partecipante”.

In tal senso, “l’ente non può discostarsi da tali obblighi per dare attuazione a valutazioni discrezionali” come l’automatismo contabile attuato nel caso di specie, il quale manifesta la mancata osservanza delle sopra richiamate disposizioni normative.

Con riguardo al secondo punto, il Collegio ha evidenziato che “non vi è alcun obbligo di accantonamento al Fondo da parte dell’Ente nel momento in cui la società dallo stesso partecipata è posta in liquidazione”. Con l’iscrizione della procedura di liquidazione è infatti venuto meno l’obbligo di accantonamento al fondo dedicato alle perdite delle partecipate che anzi avrebbe dovuto essere svincolato. Da quel momento, “la scelta astrattamente legittima di far fronte alle passività potenziali derivanti dall’esposizione debitoria della società in liquidazione avrebbe dovuto tradursi nell’istituzione di un congruo accantonamento al più generale “Fondo rischi e oneri”, basato non su un mero automatismo storico e forfettario, ma su una rigorosa, analitica e documentata quantificazione del rischio prospettico”.