Il controllo analogo e gli indirizzi della Corte di Giustizia Europea
Nel gestire un ricorso presentato dinanzi lo stesso, il Tribunale di Firenze (Sez. I Civile) ha affrontato, con la sentenza n. 515 del 4 febbraio 2026, il tema dell’affidamento di appalti e concessioni alle società in house, soffermandosi anche sui presupposti necessari affinché una società possa essere qualificata come soggetto operante secondo il modello “house providing”.
Richiamando la Corte di Giustizia Europea, il Tribunale ha ricordato che “Un’amministrazione aggiudicatrice, come ad esempio un ente locale, è dispensata dall’avviare una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nel caso in cui essa eserciti sull’entità affidataria un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (sentenza Teckal, cit., punto 50)”.
Al fine del configurarsi di tale tipologia di controllo, risulta essenziale che ricorrano condizioni stringenti e ben definite, ovvero “quando l’entità di cui trattasi è assoggettata a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzare le decisioni dell’entità medesima. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di tale entità. … In altri termini, l’amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di esercitare su tale entità un controllo strutturale e funzionale. … La Corte esige altresì che tale controllo sia effettivo”.
Si fa dunque riferimento al concetto di “controllo analogo” come un potere concreto e penetrante, idoneo a incidere in modo diretto e significativo sia sulle scelte strategiche sia sulle decisioni operative più rilevanti della società partecipata, coincidente con il tipo di controllo che l’Ente locale esercita sui propri uffici.