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ANAC chiarisce i limiti al conferimento degli incarichi nelle partecipate

Con parere del 25 maggio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che un componente dell’organo di indirizzo politico di un ente locale non può essere nominato amministratore unico di una società in house che gestisce servizi pubblici per conto dello stesso ente.

L’Autorità ha evidenziato che, quando la società svolge attività riconducibili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica – come la gestione dei rifiuti, dei servizi cimiteriali o degli impianti sportivi – trova applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 201/2022.

In particolare, l’art. 6 del decreto prevede un’ipotesi di inconferibilità degli incarichi di amministrazione societaria nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche politiche negli enti chiamati a esercitare funzioni di indirizzo, vigilanza o controllo sul servizio.

Secondo ANAC, il ruolo di amministratore unico rientra pienamente tra gli incarichi soggetti al divieto. Ne consegue che l’assunzione dell’incarico può avvenire soltanto dopo il decorso di un anno dalla cessazione della carica politica.

Il parere ribadisce la distinzione tra servizi pubblici locali e servizi meramente strumentali all’amministrazione, confermando l’esigenza di prevenire possibili conflitti di interesse nella governance delle società partecipate che erogano servizi direttamente rivolti alla collettività.