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Sharing mobility: SPL solo in caso di fallimento del mercato

Nel parere AS2185 (pubblicato nel bollettino n. 29/2026), l'AGCM ha chiarito come i servizi di sharing mobility (monopattini, scooter e auto in condivisione) non possono essere automaticamente qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo necessaria una valutazione specifica da parte dell'ente in relazione al contesto territoriale e ai bisogni della specifica collettività.

In particolare, pur essendo pacifica la rilevanza economica di tali servizi, prima di assumerli come servizi pubblici locali, il Comune deve verificare, attraverso un'adeguata istruttoria ai sensi del d.lgs. 201/2022, l'eventuale esistenza di un fallimento di mercato e l'incapacità degli operatori privati di soddisfare adeguatamente le esigenze di mobilità degli utenti. Solo in presenza di tali presupposti potranno trovare applicazione gli strumenti previsti dalla disciplina dei servizi pubblici locali.

La qualificazione dei servizi di sharing mobility è quindi rimessa a una valutazione caso per caso, sulla base delle caratteristiche del mercato e delle specifiche esigenze della collettività amministrata.