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Affidamento in house vs mercato: flessibilità gestionale e limiti del controllo analogo

Nel parere n. AS2176, pubblicato nel bollettino n. 23/2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è ritornata sul tema del confronto tra gestione in house e ricorso al mercato, soffermandosi sugli oneri motivazionali richiesti dal D.lgs. 201/2022 e sui limiti del controllo analogo.

Secondo l’Autorità non è scontato che dal ricorso all’in house conseguano automaticamente maggiori livelli di flessibilità gestionale, ciò in quanto gli assetti organizzativi pubblici, in taluni casi, possono risultare più rigidi rispetto alla necessaria reattività delle condizioni di mercato.

In particolare, l’AGCM ha sottolineato che “non necessariamente il controllo analogo è in grado di garantire maggiore flessibilità gestionale. Al contrario, la struttura di incentivi tipica dei soggetti privati può risultare maggiormente idonea non solo a sollecitare e ottenere le revisioni necessarie ad adeguare le clausole contrattuali a modificate condizioni di mercato, soprattutto in caso queste vadano a discapito dell’equilibrio economico dell’azienda, ma anche a perseguire efficienze di costo.”