Incentivi funzioni tecniche fuori dagli affidamenti in house
La Corte dei Conti Friuli, con delibera n. 14/2026 ha espresso parere in merito all’interpretazione dell’art. 45, del D. Lgs. 36 del 2023, circa la possibilità di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nel caso di adozione tardiva della relativa disciplina; di attribuire e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di rinnovo o proroga contrattuale e di attribuire e liquidare detti incentivi nel caso di affidamenti diretti a soggetti in house providing.
In riferimento a quest’ultimo punto, la Sezione evidenzia che “la disciplina degli incentivi tecnici prevista dall’art. 45 del d. lgs. 36/2023 non trova applicazione per agli affidamenti posti in essere, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d. lgs. 36/2023, dalle pubbliche amministrazioni appaltanti nei confronti delle società in house in cui detengono partecipazioni in considerazione dell’assenza di una relazione intersoggettiva sostanziale tra ente controllante e società controllata”.
Circa al primo quesito, la Sezione ricorda che in caso di mancata adozione della disciplina interna da parte della stazione appaltante, il dipendente possa attivarsi al fine del risarcimento del danno. Depone in favore dell’insorgenza del diritto in capo al soggetto che ha svolto le funzioni tecniche incentivabili in base alla previsione di legge vigente al tempo della procedura di appalto, avendo la disciplina di dettaglio dell’Amministrazione solo la funzione di specificarne i criteri di riparto. In continuità con l’orientamento della Corte dei conti (cfr. Sez. reg. contr. Puglia n. 16/2022/PAR) stabilizzatosi durante la vigenza del D. Lgs. n. 50/2016, deve darsi risposta affermativa al primo quesito avanzato dal Comune, con la conseguenza che l’adozione della disciplina interna all’Ente, di definizione dei criteri di riparto dell’incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 2023, oltre il termine normativamente previsto di trenta giorni, consentirà, a condizione che le relative risorse siano state accantonate in quanto previste nel relativo quadro economico dell’intervento, di liquidare i relativi compensi per le procedure di affidamento avviate ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 36 del 2023, fermi restando tutti gli ulteriori presupposti legittimanti l’insorgenza del diritto (effettivo svolgimento delle funzioni specificate nell’Allegato I.10 e, per gli appalti di servizi e forniture, l’avvenuta nomina del direttore dell’esecuzione).
Circa il secondo quesito, la Sezione evidenzia come sia lecito prevedere l’erogazione dell’incentivo anche in relazione alla fase di rinnovo (o proroga) contrattuale, non tanto per quanto attiene alla fase di affidamento […], quanto soprattutto in relazione agli incentivi previsti per la fase di esecuzione […]” e come debba venire in tal caso determinata la soglia economica per la qualificazione dei servizi di particolare importanza, presupposto per l’erogazione degli incentivi, data la nomina del direttore dell’esecuzione.