Non spettano al Sindaco responsabile gli incentivi funzioni tecniche
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 240/2026, ha risposto a quesito di Comune volto a verificare se, in caso di nomina del Sindaco - già nominato Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (in ragione della carenza di personale tecnico interno e delle ridotte dimensioni organizzative dell’Ente) - quale Responsabile Unico del Progetto – RUP – per lavori pubblici in corso di affidamento, sia ammissibile, alla luce dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, dell’allegato I.10, e dei principi dell’ordinamento degli enti locali, nonché del parere del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - n. 3349/2025, secondo il quale dato essenziale per l’assunzione della qualifica di RUP non risiede nel sottostante rapporto di lavoro con il comune, “…bensì nel collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura”.
La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – in riscontro all’istanza di parere formulata dal Sindaco si pronuncia come segue: “L’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti”.