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Incentivi funzioni tecniche nei contratti attuativi di accordo quadro

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 74/2026, ha affrontato richiesta di parere in materia di incentivi funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture, acquisita al prot. n. 3287 del 14 maggio 2026.

In particolare, l'Ente precisa che, sebbene la richiesta derivi da un'esigenza espressa in particolare dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con specifico riguardo agli appalti di lavori, la questione riveste carattere generale e interesse regionale, in quanto l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro è diffuso anche presso altre strutture della Regione Emilia-Romagna operanti quali stazioni appaltanti e l'applicazione della disciplina sugli incentivi ai contratti attuativi necessita di orientamenti applicativi uniformi.

La Sezione ha risposto che l’accordo quadro costituisce un contratto normativo finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell'importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l'esecuzione delle prestazioni ivi previste. Da tale natura discende che, ai fini della disciplina degli incentivi, nell'accordo quadro viene a mancare la base di calcolo concreta e determinata che rappresenta il presupposto logico-giuridico necessario perché l'incentivo possa essere quantificato e accantonato; l'importo massimo dell'accordo è un valore potenziale, non un valore di prestazione effettivamente ordinata, e come tale non può fungere da parametro di riferimento per l'incentivo. Ne consegue che l'accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell'accordo, ma soltanto in ragione dell'affidamento dei singoli contratti attuativi”; - Quanto alla determinazione concreta dell'importo su cui calcolare il 2%, la base è l'importo totale di affidamento al netto di IVA così come riportato nel contratto attuativo, già al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario”; - Per i contratti attuativi di lavori, l'art. 32 dell'allegato II.14 non introduce limitazioni di importo; per i contratti attuativi di servizi e forniture, invece, la sussistenza del requisito di complessità deve essere verificata in relazione a ciascun contratto attuativo. Conseguentemente, un accordo quadro che globalmente superi la soglia rilevante non è idoneo a trascinare nell'ambito di applicazione degli incentivi i contratti attuativi che, singolarmente considerati, non ne integrino i presupposti