La spesa per incentivi funzioni tecniche non rileva sulla capacità assunzionale
La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 106/2026, ha risposto a quesiti in merito alla riconduzione o meno tra le spese di personale degli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 45 d.lgs. 36/2023 e alla loro corretta procedura di contabilizzazione.
Secondo la Sezione, “gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, pur essendo contabilizzati tra le spese di personale secondo le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, presentano caratteristiche che ne giustificano la NEUTRALIZZAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.L. N. 34/2019. Le modalità concrete di registrazione delle operazioni contabili e la corretta imputazione temporale delle stesse costituiscono profili rimessi alla responsabilità gestionale dell'ente, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria potenziata, esigibilità delle obbligazioni e salvaguardia degli equilibri di bilancio. La corresponsione degli incentivi resta subordinata all'accertamento delle attività effettivamente svolte e all'attestazione prevista dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023”