← Indietro

Affidamento della riscossione coattiva ad AMCO SpA per recuperi inferiori ad una soglia minima

Il comma 662 dell’articolo 1 della Legge del 30.12.2025 n. 199 interviene all'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, aggiungendo dopo il comma 2 i seguenti:

«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – Asset management company S.p.A.

2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. 70

2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.

2-quinquies. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

Perciò è stata prevista una nuova facoltà per gli enti locali, che potranno scegliere se affidare o meno ad AMCO – Asset Management Company S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. AMCO è destinata a diventare il principale punto di riferimento nazionale per la riscossione degli enti locali.

La società si occuperà delle attività di recupero dei crediti che le verranno conferiti in gestione, i quali resteranno comunque di proprietà dell’ente locale, secondo le condizioni stabilite nell’atto di affidamento. AMCO, inoltre, potrà istituire uno o più patrimoni destinati, anche per un valore superiore al 10% del proprio patrimonio netto, previa deliberazione del proprio organo amministrativo.

Gli enti locali che decideranno di non ricorrere ad AMCO e che, alla scadenza dei contratti con gli attuali concessionari della riscossione coattiva, registreranno livelli di recupero inferiori a una soglia minima, soglia che sarà fissata con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno comunque tenuti ad affidare ad AMCO la gestione della riscossione coattiva.

Tra le modalità operative previste per AMCO rientra anche la possibilità di indire gare per selezionare soggetti privati qualificati a cui delegare le attività di recupero ad essa assegnate.