Affidamento illegittimo del Centro rugby: le considerazioni di ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato in un recente Atto a Firma del Presidente l'illegittimità dell'affidamento di una concessione per la progettazione, riqualificazione, manutenzione e gestione di un centro rugby in un importante capoluogo lombardo, ribadendo che "il principio di risultato non può essere inteso come superamento del principio di legalità".
La vicenda trae origine da una segnalazione che denunciava irregolarità nella procedura di affidamento, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento pubblico del progetto e alle carenze nelle verifiche tecniche ed economiche della proposta. L'istruttoria ANAC ha evidenziato come l'affidamento sia risultato privo di fondamento giuridico, non potendo trovare applicazione né l'articolo 4, comma 12 del decreto legislativo 38/2021, né l'articolo 5 dello stesso decreto.
Il primo articolo presuppone che la proposta di ammodernamento dell'impianto sia presentata da un'associazione o società sportiva già utilizzatrice dell'impianto, mentre nel caso concreto il proponente finale era una società non utilizzatrice, costituita successivamente alla proposta iniziale. Inoltre, si è creata un'identità impropria tra soggetto affidatario e società di scopo, in violazione della disciplina normativa che prevede necessariamente l'esistenza di due soggetti distinti.
L'articolo 5, che disciplina l'affidamento agli enti sportivi senza fini di lucro, non risultava applicabile poiché la società affidataria non possedeva la qualificazione soggettiva richiesta, configurandosi come società con scopo di lucro avente per oggetto sociale la progettazione, ristrutturazione e gestione del centro sportivo.
ANAC ha inoltre rilevato criticità nel sostegno economico previsto, con un doppio contributo pubblico (investimenti e canone di disponibilità) che, in presenza di ricavi stimati in oltre 8,5 milioni di euro, avrebbe potuto compromettere l'effettivo trasferimento del rischio operativo al concessionario.
L'Autorità ha concluso confermando l'illegittimità dell'affidamento, sottolineando come le riserve soggettive previste dal decreto 38/2021, rappresentando presupposti per accedere a discipline di favore, debbano essere interpretate in modo restrittivo, non ammettendo letture estensive che potrebbero eludere i principi di concorrenza e trasparenza che governano gli affidamenti pubblici.